Caduta dal motorino causata dal manto stradale degradato e con buche (Cass. civ., sez. III, 9 febbraio 2023, n. 40519.
Caduta dal motorino causata da buche stradali e caso fortuito.
Nella decisione qui a commento la Suprema Corte statuisce che “una buca stradale non può essere catalogata come caso fortuito idoneo a rescindere il nesso causale tra la cosa in custodia al Comune e il danno subito”.
Il Tribunale di Savona respingeva la richiesta risarcitoria svolta nei confronti del Comune per il risarcimento dei danni subiti a causa di una caduta dal motorino determinata dal degrado del manto stradale, non segnalato da apposita segnaletica.
La Corte di Appello di Genova confermava la decisione di primo grado.
Nonostante la doppia conforme la danneggiata ricorre in Cassazione lamentando il mancato riconoscimento della responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c.
La Suprema Corte ribadisce il consolidato orientamento secondo cui la responsabilità in parola ha natura oggettiva ed è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del nesso di causa tra la cosa in custodia e il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato dal fatto naturale, del danneggiato o di un terzo, con caratteri di imprevedibilità e inevitabilità dal punto di vista oggettivo senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
In altri termini, trattandosi di responsabilità oggettiva per custodia, la condotta del danneggiato rileva unicamente nella misura in cui sia idonea ad integrare il caso fortuito, ovverosia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all’origine del danno.
Ciò posto, ricalcando pregresse numerose decisioni, gli Ermellini specificano che la caduta causata da una buca stradale “non può sostenersi che la stessa sia imprevedibile (rientrando nel notorio che la sconnessione possa determinare la caduta del passante) e imprevenibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno di segnalarlo adeguatamente).”
Di talchè la condotta colposa del danneggiato non è, di per sé, idonea a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l’agire umano.
Seguendo tale ragionamento, e non potendo essere invocato il caso fortuito per la condotta della vittima, risulta accertata la responsabilità del Comune ai sensi dell’art. 2051 c.c..
La Corte di merito ha seguito un percorso giuridico erroneo, che disattende i principi ormai consolidati in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., di individuazione del fortuito e di rilevanza dell’eventuale condotta colposa del danneggiato.
È stato affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, da ultimo, con la sentenza n. 20943 del 2022 che ‘la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
Il ricorso viene accolto con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione.
Avv. Emanuela Foligno
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