Il tombino non visibile, essendo condominiale, ai sensi dell’art. 1117 c.c., rientra tra le parti comuni dell’edificio e per i danni provocati dalle parti comuni è responsabile il Condominio ex art. 2051 c.c. (Tribunale di Crotone, Sentenza n. 946/2021 del 16/11/2021 RG n. 243/2019)
Il danneggiato cita in giudizio il Comune di Crotone, adducendo che mentre percorreva a piedi una strada pedonale, sprofondava in un tombino non visibile; detto tombino si rilevava aperto e danneggiato oltre che non segnalato.
Il Comune di Crotone, deduce il difetto di legittimazione passiva in quanto il tombino risultava di pertinenza del collegamento ai sottoservizi di rete fognaria condominiale.
Il Tribunale ritiene la domanda infondata.
L’attrice lamenta la mancata adozione da parte dell’Ente proprietario delle ordinarie cautele atte a mantenere il tombino, in condizioni da non costituire pericolo occulto.
La norma dell’art. 2051 c.c., che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.
Ed ancora, il giudizio sull’autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo deve essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, con la conseguenza che, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, pertanto, la responsabilità del custode. L’imprudenza del danneggiato, che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione, integra, quindi, un caso fortuito.
La responsabilità, prevista dall’art. 2051 c.c., postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa ed una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa.
Non risulta la sussistenza del rapporto di custodia in capo al Comune convenuto.
Le dichiarazioni testimoniali evidenziano che il tombino era collocato in un’area privata ed era destinato al servizio della rete fognaria condominiale.
Ergo, tale tombino, essendo condominiale, ai sensi dell’art. 1117 c.c., rientra tra le parti comuni dell’edificio e per i danni provocati dalle parti comuni è responsabile il Condominio ex art. 2051 c.c.
La responsabilità invocata trova il proprio fondamento nel dovere di custodia, che deve definirsi come potere di fatto sulla cosa, di regola corrispondente ad una situazione giuridica, che sia almeno di detenzione qualificata e che conferisca al custode la possibilità e l’obbligo, in concreto, di escludere dalla cosa ogni situazione di pericolo.
Le prove testimoniali non hanno evidenziato una condizione di pericolosità per la sconnessione o il mancato livellamento del tombino rispetto alla sede stradale, né una situazione di scarsa visibilità dello stesso.
Pertanto, non può ritenersi accertato il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso lamentato.
La domanda viene respinta, con condanna alle spese di lite.
Avv. Emanuela Foligno
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