Chiamato il Comune di Niscemi a rispondere delle lesioni fisiche conseguenti alla caduta sul marciapiede verificatasi a causa dello scivolo e della presenza sullo stesso di una bacchetta metallica, non segnalata e costituente insidia e trabocchetto.
Il Tribunale di Caltagirone, con la sentenza n. 325/2017, rigettava la domanda negando la responsabilità del Comune di Niscemi per l’assenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, e comunque riconduceva l’evento unicamente alla condotta colposa della stessa vittima perché “la bacchetta metallica” era visibile e di spessore tale da non alterare la superficie del marciapiede.
La Corte d’appello di Catania conferma la sentenza del Tribunale. Secondo la vittima, i Giudici di merito avrebbero travisato le risultanze probatorie ed erroneamente applicato la norma sulla responsabilità per custodia.
Sempre secondo la tesi della vittima, la Corte siciliana avrebbe anche erroneamente valorizzato la presenza della bacchetta metallica, omettendo di considerare:
- il senso di marcia della danneggiata (in discesa) che la rendeva invisibile e pertanto imprevedibile.
- La dichiarazione testimoniale sulla caduta sul marciapiede di più persone.
Il ricorso in Cassazione
La Cassazione (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 28 giugno 2024, n. 17949), nel rigettare integralmente il ricorso della vittima caduta sul marciapiede, ricorda la irrilevanza sul piano dell’accertamento causale, della natura insidiosa della cosa in custodia o della percepibilità ed evitabilità dell’insidia da parte del danneggiato (Cass. civ., Sez. III, Ord., 17/02/2023, n. 5116). Infatti, il comportamento del danneggiato rileva solo se integra il caso fortuito, cioè se si pone come causa efficiente del danno, connotata da carattere di imprevedibilità ed imprevenibilità in grado di interrompere la serie causale riconducibile alla cosa.
I Giudici di Appello hanno correttamente valutato il nesso di causalità e la sua interruzione dalla soggettiva prevedibilità della condotta colposa della vittima, da parte del custode, è stata analizzata in modo corretto, avendo la Corte territoriale ritenuto la condotta della danneggiata assorbente nella causazione del sinistro, al punto da rendere lo stato del marciapiede, solo occasione dell’evento.
La motivazione dei Giudici di Appello è corretta e comprensibile
I Giudici di merito hanno correttamente ritenuto che le prove documentali, costituite dalle fotografie della bacchetta metallica apposta alla fine del marciapiede, non fossero sufficienti a provare il nesso eziologico tra il marciapiede e l’evento dannoso. Dall’altro lato, il comportamento della vittima, che avrebbe dovuto rendersi conto delle condizioni del marciapiede, anche per assumere le sue determinazioni su quella che sarebbe stata normalmente esigibile quale necessaria condotta in relazione a quelle: con conseguente esclusione di responsabilità dell’ente.
Ad ogni modo, le considerazioni della vittima non colgono nel segno, non avendo precisato quale sarebbe in concreto l’errore sul contenuto oggettivo di tali prove in cui sarebbe incorso il Giudice di merito o perché sarebbe stato decisivo, con certezza assoluta di accoglimento della domanda risarcitoria.
Questo significa che la relativa doglianza, in realtà, si risolve in uno scrutinio del ragionamento probatorio, traducendosi il dedotto vizio in una richiesta di diverso e più favorevole apprezzamento delle risultanze istruttorie da parte della Cassazione.
Avv. Emanuela Foligno