Caduta sul marciapiede in prossimità di un chiusino il pedone riporta danni permanenti quantificati nel 7-8%.

Caduta sul marciapiede dissestato, in prossimità di un chiusino a dislivello, inducono il danneggiato a chiedere la condanna del Comune per le lesioni riportate.

La danneggiata, come detto, cita dinanzi il Tribunale di Livorno (Tribunale Livorno, sentenza n. 389/2022 pubblicata il 02/05/2022) il Comune esponendo che mentre stava camminando lungo il marciapiede, poneva il piede destro all’interno di una zona dissestata, scivolava sulla ghiaia e inciampava contro il bordo di un tombino posto a lato della zona dissestata provocandosi una caduta sul marciapiede suddetto.

Il Comune, nel costituirsi in giudizio, eccepisce che il dissesto era visibile ed evitabile e che le condizioni del marciapiede erano complessivamente buone e deduce il concorso di colpa del pedone per negligenza e disattenzione.

Il Tribunale considera la domanda parzialmente fondata.

Le prove orali hanno confermato la dinamica del sinistro e la presenza della profonda buca e il Giudice osserva che la caduta sul marciapiede si è verificata in orario diurno e che la buca in questione determinava uno scalino, un dislivello, tra il piano di calpestio e il chiusino adiacente.

Di talchè, considerate tutte le circostanze indicate, viene ritenuta fondata la prospettazione della responsabilità per custodia invocata dall’attrice per la caduta sul marciapiede.

Tuttavia, il Giudice accoglie l’eccezione di concorso di colpa sollevata dal Comune e determina nella misura del 50% il concorso della danneggiata nella verificazione della caduta sul marciapiede.

Il CTU ha determinato la misura del 6% di danno biologico permanente, oltre temporanea parziale ed ha, invece, respinto l’attinenza delle cure odontoiatriche sostenute per complessivi euro 5.334,00. Difatti, il trauma facciale non veniva rilevato all’ingresso in Pronto Soccorso, ma solo riferito dalla danneggiata e dunque non può desumersi l’eventuale interessamento degli elementi dentari asseritamente danneggiati.

Il danno complessivamente viene liquidato in euro 11.500,75, e ridotto del 50% in ragione del concorso di colpa nella caduta sul marciapiede da parte della danneggiata.

Conclusivamente il Comune viene condannato a rifondere all’attrice l’importo di euro 5.3750,38, oltre le spese di giudizio e di CTU.

La redazione giuridica

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