Caduta sulla passerella di cemento per insidia: il pedone adisce il Tribunale deducendo la responsabilità del Comune. (Cassazione Civile, sez. VI, 12/01/2022, ud. 01/12/2021, dep. 12/01/2022, n.766)

Caduta sulla passerella di cemento: con sentenza resa in data 29/9/2020 (n. 1329/2020), la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la decisione con la quale il Giudice di primo grado rigettava la domanda nei confronti del Comune di Falconara Albanese al risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta avvenuta durante il transito su una passerella di cemento posta in prossimità di una doccia pubblica.

La Corte territoriale rilevava che l’evento dannoso lamentato, ovvero la caduta sulla passerella di cemento, fosse causalmente riconducibile al caso fortuito, nella specie identificabile nel comportamento negligente della stessa danneggiata la quale, ove avesse camminato con la necessaria accortezza, avrebbe certamente evitato di incorrere nell’infortunio.

La donna ricorre in Cassazione e censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. e art. 115 c.p.c. per erronea ricostruzione dei fatti di causa con la conseguente attribuzione al comportamento della danneggiata di un ruolo determinante nella verificazione del fatto dannoso.

Osserva il Collegio che la doglianza della ricorrente è finalizzata a sollecitare una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione.

In particolare, la ricorrente denuncia  un’errata ricognizione della fattispecie concreta, e non già della fattispecie astratta prevista dalle norme di legge richiamate, insistendo nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal Giudice di merito, con particolare riguardo alla ricostruzione della conformazione concreta dei luoghi di causa (tali, secondo la ricorrente, da costituire un’insidia imprevedibile e inevitabile) e del concreto comportamento nella specie adottato.

Censura, in altri termini, la congruità dell’interpretazione fornita dalla Corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti e dei fatti di causa riguardanti la caduta sulla passerella di cemento.

Ciò posto, il motivo d’impugnazione viene ritenuto inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il Giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante.

Per tali ragioni il gravame viene rigettato con condanna alle spese in capo alla ricorrente.

Confermata, pertanto, la decisione della Corte d’Appello di Catanzaro che ha attribuito alla stessa danneggiata la responsabilità della caduta sulla passerella.

La redazione giuridica

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