Cancellazione dall’albo dei medici, nuova iscrizione non è retroattiva

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La reiscrizione retroattiva in caso di cancellazione dall’albo avrebbe l’effetto di rendere ex post ingiustificato un atto giustificato dalla normativa vigente all’epoca della sua adozione

Quando l’esercizio di un’attività professionale è condizionato all’iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione. In caso contrario risulterebbe deprivato di un suo contenuto essenziale il divieto assoluto di esercizio delle professioni ordinistiche senza tale iscrizione. Tuttavia, in caso di cancellazione dall’albo in corso di rapporto, il professionista avrà diritto a compenso e recupero delle spese sostenute fino alla perdita del titolo.

Lo ha chiarito la chiarito la Corte territoriale di Firenze con la sentenza n. 329/2018. Il Giudice di secondo grado si è pronunciato sull’appello presentato da un medico convenzionato con il Ssn. Il camice bianco aveva due incarichi nell’ambito dell’assistenza sanitaria ai naviganti. Da qui la riferibilità della convenzione al Ministero dei Trasporti, che gestiva all’epoca un autonomo servizio destinato alla gente di mare.

Nel novembre del 2015 il Ministero, tuttavia, aveva dichiarato risolta la convenzione. Ciò in ragione dell’avvenuta cancellazione della dottoressa dall’albo professionale di appartenenza a decorrere dal febbraio del precedente anno e mai comunicata al dicastero. Il provvedimento era stato disposto dal competente Consiglio dell’Ordine per la morosità del medico nel pagamento dei contributi obbligatori.

Successivamente, nell’ottobre del 2015 (e quindi prima della risoluzione della convenzione) la dottoressa aveva provveduto al versamento delle quote dovute. Pertanto, era stata reiscritta nell’albo professionale con decorrenza dallo stesso mese.

La donna aveva agito in giudizio per ottenere l’annullamento della risoluzione della convenzione.

In particolare, aveva fondato la sua istanza su una nuova delibera, con cui l’Ordine di appartenenza, nel dicembre 2015, aveva revocato il provvedimento di reiscrizione, assumendo che, in caso di cancellazione per morosità, la nuova iscrizione debba avvenire senza soluzione di continuità. Su tali basi il medico avanzava la pretesa di proseguire il rapporto convenzionale, chiedendo il risarcimento del danno subito in conseguenza della condotta negoziale dell’amministrazione.

In primo grado, il Tribunale aveva respinto le domande, ritenendo illegittimo il secondo provvedimento del Consiglio dell’Ordine dei medici. Il tutto sul presupposto della necessaria irretroattività dei provvedimenti di nuova iscrizione.

Nonostante le doglianze dell’attrice, anche la Corte d’appello ha ritenuto di aderire a tale orientamento. Per il Giudice di secondo grado, infatti, non è ammissibile una reiscrizione retroattiva, “a fortiori in un caso come quello di specie in cui l’Ordine professionale assume la retroattività in relazione a un fatto (la causa della cancellazione) che è senz’altro irrilevante ai fini di interesse e nel quale la retroattività avrebbe (inammissibilmente) l’effetto di rendere ex post ingiustificato un atto invece all’epoca della sua adozione giustificato” dalla normativa vigente.

 

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