Cane investito da un mezzo della protezione civile: nessun risarcimento per la proprietaria (Cass. Civ., sez. III, 28 marzo 2022, n. 9864).
Cane investito e conseguente richiesta di risarcimento del danno è quanto dedotto e invocato dalla proprietaria dell’animale nei confronti dell’associazione di protezione civile e della Compagnia assicuratrice.
I Giudici di merito respingono le domande.
Un cane investito da un mezzo di soccorso viene ucciso durante le manovre di retromarcia del mezzo. La proprietaria adisce la via giudiziale chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale consistente nella lesione del rapporto affettivo.
Il Giudice di Pace di Lecce riconosce il ristoro dei danni in favore della proprietaria, del cane investito, seppure in misura inferiore al domandato.
Invece, il Tribunale, in funzione di Giudice d’Appello, respinge il risarcimento e addebita la morte del cane alla condotta imprudente della padrona, sottolineando l’esclusione della risarcibilità del danno non patrimoniale da lesione del valore di affezione verso gli animali.
La donna ricorre in Cassazione sostenendo che l’automezzo non si trovava in una situazione di emergenza, che invece era già terminata, e difatti i lampeggianti e le sirene erano stati spenti, e aggiunge che l’obbligo del proprietario del cane di tenere l’animale al guinzaglio è un obbligo che non mira a prevenire danni all’animale, bensì a prevenire danni a terze persone e dunque è una regola cautelare che non può essere invocata a determinare la colpa del proprietario.
Gli Ermellini ritengono la doglianza infondata.
E’ corretta la valutazione del Giudice d’Appello che osservava come il conducente del mezzo di soccorso avesse i segnalatori acustici e luminosi delle sirene attivi, e dunque non aveva obblighi di rispettare le regole a presidio della circolazione. Ed ancora, egualmente corretta, la valutazione di esclusiva responsabilità della donna nella verificazione del sinistro che vedeva il proprio cane investito, avendo la stessa lasciato libero l’animale.
L’obbligo cautelare di tenere i cani al guinzaglio, costituisce una cautela generica, non prevista da leggi o regolamenti specifici, finalizzata a preservare l’animale stesso.
Ad ogni modo, il fatto che vi fosse o meno una emergenza in corso per il veicolo della protezione civile, e che vi fosse la necessità di affrontarla, è stato esaminato dal Giudice e non può considerarsi un fatto omesso, nè può ovviamente contestarsi l’accertamento effettuato.
La seconda circostanza, che sarebbe stata omessa o comunque erroneamente valutata dal Giudice di merito, consiste nella asserita violazione della regola cautelare di tenere il cane al guinzaglio: osserva il ricorrente che tale cautela specifica, prevista da una ordinanza del Ministero della Sanità, e precisamente la numero 209 del 2013, è posta a tutela dei terzi onde evitare che vengano aggrediti dal cane e non già per impedire che quest’ultimo venga investito: con la conseguenza che la norma asseritamente violata avrebbe uno scopo diverso da quello che le si attribuisce, e la sua violazione non può essere causa di un evento diverso da quello che la regola vuole evitare.
Anche questa censura è infondata. Il Giudice di merito non ha fatto riferimento alla violazione di questa specifica cautela, imposta sicuramente dal Ministero della Salute a presidio della incolumità dei terzi, ma ha fatto riferimento ad una cautela generica, e dunque non prevista da leggi o regolamenti, di legare il cane o ricondurlo in un luogo sicuro per evitare che fosse investito: dunque una cautela che il danneggiato avrebbe dovuto adottare per evitare il danno subito, date le circostanze del caso.
L’accertamento del concorso di colpa del danneggiato, se inteso per l’appunto quale violazione della generica cautela di tenere l’animale al riparo da manovre di emergenza o comunque di tenerlo al riparo dalla presenza di autoveicoli nelle vicinanze, onde evitare appunto che il cane venga investito, è un accertamento corretto sul piano giuridico e non sindacabile su quello di fatto.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
La redazione giuridica
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