Crollo del tetto della scuola e condanna penale in capo all’esecutore dei lavori (Cass. Pen., sez. IV, dep. 24 marzo 2022, n. 10351).
Crollo del tetto e valutazione del pericolo vanno riferiti al momento intercorrente tra la condotta e la realizzazione dell’evento, al fine di prendere in considerazione tutte le circostanze che incidono sul verificarsi del pericolo, sempre e comunque escludendosi che il giudizio possa operare ex post : così si è pronunziata la Suprema Corte.
La Corte di Appello di Torino, ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Torino nei confronti del direttore dei lavori e del preposto, imputati del reato di cui agli artt. 434 e 449 c.p., per avere cagionato per colpa, durante la costruzione del refettorio della scuola elementare, il parziale crollo del tetto della scuola.
Al direttore dei lavori veniva contestato di non avere predisposto e utilizzato un idoneo sistema di fissaggio della copertura del tetto alla struttura portante, in quanto l’apparato era insufficiente per le ridotte dimensioni del sistema, realizzato utilizzando viti e chiodi troppo corti.
Al preposto veniva contestato di non avere controllato e preteso l’utilizzo di un idoneo sistema di fissaggio della copertura del tetto alla struttura portante. In conseguenza di queste omissioni, a causa di una folata di vento, di intensità inferiore a quella considerata come riferimento di calcolo della normativa vigente sui carichi, era avvenuto il crollo del tetto, che si scoperchiava, durante le ore scolastiche, con conseguente necessario allontanamento degli alunni dalla scuola.
Il direttore dei lavori ricorre in Cassazione sostenendo, tra i vari motivi, l’erronea applicazione degli artt. 434 e 449 c.p., in quanto i Giudici di merito avrebbero omesso di valutare ex ante i segnali di pericolo percepiti nella situazione di fatto e non avrebbero valutato la portata eccezionale del fenomeno atmosferico (raffica di vento), causa dello scoperchiamento e del crollo del tetto.
La doglianza è infondata. Infatti, proprio per la sua posizione, l’imputato avrebbe dovuto predisporre o far predisporre un efficace sistema di ancoraggio onde evitare il crollo del tetto, e vigilare sull’esecuzione dei lavori in modo accurato.
Integra il delitto di crollo colposo di costruzione, totale o parziale, non qualsiasi distacco con caduta al suolo di singoli elementi costruttivi di un edificio, bensì il crollo che assuma la fisionomia del disastro, cioè di un avvenimento che, valutato ex ante, si manifesti di tale gravità da porre in concreto pericolo la vita delle persone.
Ergo, il crollo del tetto della scuola di cui è specie è senz’altro evento che ha messo in pericolo la vita delle persone presenti all’interni dell’edificio.
Ne consegue che il delitto previsto dal combinato disposto degli artt. 434 e 449 c.p. si qualifica come reato colposo di danno o di pericolo concreto, «in quanto il giudice è tenuto ad accertare che dall’incendio o da altri disastri sia effettivamente derivata la messa in pericolo del bene protetto dalla norma incriminatrice, segnatamente l’incolumità pubblica. La valutazione del pericolo va riferita al momento intercorrente tra la condotta e la realizzazione dell’evento, al fine di prendere in considerazione tutte le circostanze che incidono sul verificarsi del pericolo, sempre e comunque escludendosi che il giudizio possa operare ex post. Ancorare la valutazione circa la messa in pericolo del bene dell’incolumità pubblica a ciò che si è verificato successivamente al disastro frustrerebbe, infatti, la funzione di tutela anticipata propria di tale reato, in quanto porterebbe ad escludere la sussistenza del pericolo laddove non vi sia stata lesione del bene tutelato».
Per tutti questi motivi, la valutazione del Giudice di merito risulta corretta e il ricorso viene rigettato con condanna al pagamento delle spese processuali.
Avv. Emanuela Foligno
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