Se nell’arco dei cinque anni dalla notifica della cartella esattoriale non si procede alla riscossione coattiva o non viene notificato un atto interruttivo della prescrizione il credito si prescrive

La vicenda

Confermata anche in appello la prescrizione quinquennale della cartella esattoriale opposta dalla ricorrente, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando la violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 1, commi 9 e 10, in relazione all’art. 2953 c.c.

Il Supremo Collegio (Sezione Lavoro, ordinanza n. 31010/2019) ha rigettato il ricorso affermando che “la definitività dell’accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime non è preclusiva dell’accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, e coperta dall’azione generale prevista dall’art. 615 c.p.c.”

Il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite

Il principio è stato già espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 23397 del 2016 “soltanto un atto giurisdizionale – si legge nella richiamata sentenza – può acquisire autorità ed efficacia di cosa giudicata; il giudicato, dal punto di vista processuale, spiega effetto in ogni altro giudizio tra le stesse parti per lo stesso rapporto e dal punto di vista sostanziale rende inoppugnabile il diritto in esso consacrato tanto in ordine ai soggetti ed alla prestazione dovuta quanto all’inesistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del rapporto e del credito, mentre non si estende ai fatti successivi ed a quelli che comportino un mutamento del “petitum” ovvero della “causa petendi” della originaria domanda“.

Tale principio – hanno affermato gli Ermellini – comporta che se nell’arco dei cinque anni dalla notifica della cartella non si procede alla riscossione coattiva o non viene notificato un atto interruttivo della prescrizione il credito si prescrive. Ed è strumento idoneo a far valere l’intervenuta prescrizione anche l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c. (in combinato disposto con l’art. 618-bis c.p.c., in materia di previdenza), che tende a contestare l’an dell’esecuzione e, come è noto, uno dei “vizi” che giustificano il ricorso all’art. 615 c.p.c., è proprio l’intervenuta prescrizione del credito successiva alla formazione del titolo.

Il termine di prescrizione della cartella esattoriale

Sempre le Sezioni Unite citate hanno chiarito che la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione alla cartella di pagamento previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c..

Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.

Di tali principi aveva fatto corretta applicazione la Corte di merito. Per tali motivi, il ricorso dell’INPS è stato rigettato con conseguente condanna al pagamento delle spese di giudizio.

La redazione giuridica

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