La Cassazione ha confermato l’annullamento della cartella esattoriale dell’Agente della riscossione poiché la notifica era avvenuta a mani al portiere, senza tuttavia dare prova dell’assenza del destinatario

La vicenda

La vicenda origina dall’intimazione di pagamento notificata al ricorrente per il pagamento di contributi previdenziali dovuti all’Inps per l’importo complessivo di 4261,55 euro.

Dopo la pronuncia del Tribunale di Palermo di segno negativo, l’istanza del ricorrente veniva accolta in appello. Ed invero, la corte territoriale, in riforma della gravata sentenza, annullava la predetta cartella esattoriale, dichiarando non dovuto l’importo preteso a titolo di contributi previdenziali.

Ciò in quanto, dalla copia della relata di notifica della cartella esattoriale era emersa la radicale omissione delle indicazioni del mancato rinvenimento delle persone indicate dall’art. 139 c.p.c. e del tentativo dell’ufficiale giudiziario di entrarvi in contatto, per cui la notifica era nulla e l’opposizione all’intimazione era, di conseguenza, esaminabile nel merito.

Era inoltre, fondata l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata sin dal primo grado, atteso che a fronte dei crediti pretesi in relazione agli anni 2001 e 2002 l’intimazione di pagamento era stata notificata soltanto nel 2009.

Sulla vicenda si sono pronunciati anche i giudici della Sezione Lavoro della Cassazione che hanno confermato la decisione impugnata per le ragioni che seguono.

L’irregolarità della notifica

Come premesso l’intimazione di pagamento era avvenuta mediante notifica a mani del portiere così come qualificatosi.

Ebbene, costituisce principio ormai scolpito nella giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 5, n. 22151 del 27.9.2013) quello per cui “In caso  di notifica nelle mani del portiere o, come nella specie, del vicino di casa, l’ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 2, onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dalla norma, secondo la successione preferenziale ivi tassativamente stabilita; tale omissione, peraltro, determina la nullità, e non l’inesistenza, della notificazione quando la relazione dell’ufficiale giudiziario ne sia priva”.

Era esattamente quanto accaduto nel caso in esame; per tali motivi, il ricorso del Fisco è stato rigettato con vittoria per il contribuente.

La redazione giuridica

Leggi anche:

BOZZE DI ISA: PUBBLICATO SUL SITO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui