Grava sul datore di lavoro dimostrare la falsità dei certificati di malattia trasmessi dal lavoratore a giustificazione dell’assenza dal lavoro (Cass. n. 7830 del 29.03.2018)

La vicenda

La società datrice di lavoro aveva intimato il licenziamento per giusta causa ad un proprio dipendente, al quale aveva contestato di aver presentato certificati di malattia falsi.

In primo grado, il Tribunale accolse la domanda limitatamente alla declaratoria di illegittimità del licenziamento.

La corte d’appello, investita del gravame di entrambe le parti, dichiarò legittimo il recesso datoriale. Nel corso del procedimento disciplinare, il medico aveva palesemente disconosciuto i certificati prodotti a giustificazione delle assenze. Inoltre rilevò che quelle prodotte in copia dal lavoratore, nel corso del giudizio, erano chiaramente diverse, nella grafia, nella scrittura e nel contenuto, rispetto a quelle depositate dalla società, giungendo così a ritenere che il primo avesse consapevolmente giustificato le sue assenze con certificazioni false. Tale convincimento era corroborato dalle dichiarazioni palesemente contraddittorie del teste che si era occupato di ritirare le certificazioni e di consegnarle alla datrice di lavoro; cosicché la corte d’appello giudicò la condotta del dipendente gravemente contraria ai doveri di lealtà e correttezza ai quali avrebbe dovuto attenersi, posto che già in passato era stato sanzionato per altre irregolarità.

La pronuncia della Cassazione

La Sezione Lavoro della Cassazione (sentenza n. 24872/2019) ha confermato la decisione impugnata ribandendo che “il tema della valutazione delle prove e del principio del libero convincimento del giudice, opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito ed è perciò, insindacabile in sede di legittimità”.

La corte d’appello, con valutazione di fatto e nel legittimo esercizio del suo potere di apprezzamento delle prove, aveva ritenuto di dover privilegiare la documentazione in possesso della datrice di lavoro e non quella offerta in comunicazione dal lavoratore nel corso del giudizio.

Per queste ragioni il ricorso è stato respinto.

La redazione giuridica

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