Ha diritto l’ex convivente che ha concorso nelle spese di costruzione della casa familiare ad ottenere il rimborso di tali somme, una volta cessata la convivenza?
La vicenda
L’attrice aveva adito il tribunale di Sassari, esponendo che l’ex convivente, quando ancora erano insieme, aveva edificato su un proprio fondo un immobile ad uso abitativo, impiegando anche somme di sua spettanza, per un importo pari alla metà dei costi di edificazione; e che con scrittura privata, questi le aveva espressamente riconosciuto la comproprietà della costruzione per la quota del 50%.
Cessata la convivenza, la donna aveva chiesto la divisione del bene o, in via subordinata, la condanna del resistente al versamento di un importo pari alla metà degli esborsi sostenuti per la realizzazione dell’edificio.
Il convenuto, aveva impugnato la scrittura per violenza, assumendo che il consenso gli era stato estorto dietro la minaccia da parte dell’ex convivente di abbandonare la casa familiare, portando con sé i figli; aveva perciò, chiesto di respingere la domanda di restituzione delle somme impiegate per la realizzazione del predetto manufatto.
In primo grado l’adito tribunale rigettò la domanda di accertamento della comproprietà dell’immobile, ma riconobbe all’attrice un credito di Euro 80.233,49 a titolo di indennità da ingiustificato arricchimento.
Anche la corte d’appello ritenne raggiunta la prova che quest’ultima avesse concorso nel sostenere i costi di costruzione e che le spettasse il rimborso delle 50% delle somme corrisposte al resistente.
La pronuncia della Cassazione
La sentenza è stata confermata dai giudici della Seconda Sezione Civile della Cassazione (ordinanza n. 24721/2019) i quali hanno affermato che “l’accertamento in fatto – insindacabile in sede di legittimità – che la dazione di denaro era rivolta al solo scopo di realizzare la casa familiare, destinata, nelle previsioni della ricorrente, a divenire comune, giustificava, ai sensi dell’art. 2033 c.c., il rimborso delle somme versate a titolo di concorso nelle spese di costruzione del manufatto rimasto in proprietà esclusiva del convenuto (…), spettando semmai al ricorrente l’onere di provare che il pagamento fosse avvenuto per una causale (ad es. a titolo di liberalità o in virtù dei legami affettivi o di solidarietà tra i conviventi), tale da non legittimare alcuna pretesa restitutoria”.
La redazione giuridica
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