Minore investe un bimbo di 4 anni, genitori dichiarati responsabili

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“La precoce emancipazione dei minori frutto del costume sociale non esclude né attenua la responsabilità che l’art. 2048 cod. civ. pone a carico dei genitori”. Così la Cassazione ha confermato la condanna di due genitori al risarcimento dei danni arrecati dal loro figlio ad un minore, investito con la bicicletta

La vicenda

Nel 2004 i ricorrenti convenivano in giudizio i genitori del minore che, a bordo della sua bicicletta, aveva investito il loro figlio.

Il Tribunale di Napoli- Sezione distaccata di Marano – accoglieva la domanda attorea e condannava i convenuti al pagamento del risarcimento dei danni subiti dal piccolo, con refusione delle spese di lite.

La Corte di appello di Napoli confermava la decisione di prime cure, ritenendo sussistente la “culpa in educando” di cui all’art. 2048, degli appellanti.

La vicenda è giunta, infine, in Cassazione. A detta dei ricorrenti la corte territoriale aveva errato nell’interpretare l’art. 2048 c.c., il quale presuppone l’esistenza di un fatto illecito, ma nella specie non era stata raggiunta la prova dell’illiceità dell’accaduto. Il fatto, inoltre, si era verificato all’interno di un parco, in cui il bambino svolgeva solite attività di svago. Risultava, perciò, impossibile per i genitori vigilare il proprio figlio.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Per i giudici della Sesta Sezione Civile della Cassazione (ordinanza n. 24907/201), l’iter argomentativo della sentenza di appello era immune da vizi, avendo il giudice interpretato correttamente la giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità genitoriale ex art. 2048 e così applicandola al caso di specie.

Infatti sulla base dell’istruttoria, il giudice del merito aveva valutato come negligente la condotta di guida della bicicletta da parte del minore che aveva determinato lo scontro con il figlio dei ricorrenti e aveva ritenuto, sulla base di tali principi, i genitori responsabili di non aver impartito al figlio un’educazione sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione né di aver svolto una vigilanza adeguata in relazione all’età all’indole e al carattere del figlio.

“La precoce emancipazione dei minori frutto del costume sociale – hanno concluso gli Ermellini – non esclude né attenua la responsabilità che l’art. 2048 cod. civ. pone a carico dei genitori, i quali, proprio in ragione di tale precoce emancipazione, hanno l’onere di impartire ai figli l’educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione, dovendo rispondere delle carenze educative a cui l’illecito commesso dal figlio sia riconducibile (Cass. n. 3964/2014).

La redazione giuridica

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