È onere dell’avvocato che chiede il rimborso di quanto versato a titolo di Irap, dimostrare che l’attività oggetto di contestazione non rientri tra quelle svolte in forma associata

La vicenda

Lo studio legale associato, ricorreva per la Cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, riformando la sentenza di primo grado, aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate in ordine al diniego di rimborso Irap, chiesto per agli anni di imposta 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, relativamente ai compensi percepiti dal socio, per l’attività svolta come amministratore delegato di una società per azioni.

Con la sentenza impugnata, la C.T.R. del Veneto, considerato che le prestazioni del professionista erano state fatturate dallo studio associato, aveva ritenuto che il contribuente non avesse fornito idonea prova della sussistenza dei requisiti per l’esenzione dall’Irap in favore del socio interessato ai compensi, il quale avrebbe dovuto dimostrare di non aver fruito dei benefici recati dalla sua adesione allo studio associato. Per tali motivi, il giudice di appello aveva dichiarato non dovuto il rimborso richiesto.

La Quinta Sezione Civile della Cassazione (ordinanza n. 2449/2019) ha rigettato il ricorso, in quanto in parte inammissibile ed in parte infondato.

Come rilevato dalle Sezioni Unite, “l’esercizio di professioni in forma societaria costituisce ex lege presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un’autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell’attività” (Sez. U, Sentenza n. 7371 del 14/04/2016), salva la possibilità per il contribuente di fornire la prova contraria, avente ad oggetto non l’assenza dell’autonoma organizzazione nell’esercizio in forma associata, bensì l’insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attività stessa” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 18920 del 26/09/2016).

Nel caso in esame, le prestazioni del professionista erano state fatturate dallo studio associato, per cui erano riconducibili all’attività in forma associata.

Il giudice di appello, pur non escludendo a priori la possibilità del rimborso, aveva ritenuto che il contribuente non avesse dimostrato che le somme assoggettate ad Irap fossero relative all’attività personale di amministratore di una società fiduciaria da parte del socio.

Al riguardo, la giurisprudenza ha altresì chiarito che “in tema d’IRAP, il professionista (nella specie, avvocato), qualora sia inserito in un’associazione professionale, sebbene eserciti anche una distinta e separata attività, diversa da quella svolta in forma associata (nella specie, amministratore di società), al fine di sottrarsi all’applicazione del tributo è tenuto a dimostrare di non fruire dei benefici organizzativi recati dall’adesione alla detta associazione” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 24088 del 24/11/2016; Sez. 5, Ordinanza n. 766 del 15/01/2019).

Per queste ragioni i giudici della Suprema Corte hanno confermato la decisione impugnata, ritenendola congrua e immune da vizi.

La redazione giuridica

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