L’avvocato deve tener conto che il cliente normalmente non ha cognizione per intendersi delle questioni tecniche, onde quest’ultimo dovrebbe essere guidato anche con le necessarie informazioni per fargli valutare pure i rischi dell’iniziativa giudiziale
La vicenda
Il Tribunale di Velletri aveva accolto parzialmente l’opposizione di tre ricorrenti avverso il decreto ingiuntivo che aveva loro ordinato di pagare all’avvocato un compenso professionale nella misura di Euro 32.076, oltre accessori e spese, condannandoli a pagare la diversa somma di 26.325 euro, oltre accessori a titolo di compensi professionali e rigettando la loro domanda riconvenzionale risarcitoria per responsabilità professionale dell’avvocato.
La sentenza è stata impugnata con ricorso per Cassazione.
Tra gli altri motivi di censura, le ricorrenti avevano denunciato la violazione e/o errata applicazione degli artt. 1176, 1218 e 2236 c.c., nonché l’errore di fatto su un punto decisivo. A loro avviso il Tribunale aveva disatteso l’autonoma domanda risarcitoria relativa alla violazione da parte dell’avvocato dei “doveri di informazione e di dissuasione” nei confronti del cliente. Invero, in materia di responsabilità professionale dell’avvocato rileverebbero anche le modalità concrete di adempimento dell’incarico, che dovrebbero rispettare l’art. 1176 c.c., comma 2, per cui l’avvocato deve informare il cliente sulle chances di esito positivo, in modo che il cliente decida consapevolmente che cosa fare. L’obbligo di diligenza media di cui all’art. 1176 c.c., comma 2, non potrebbe comunque essere inficiato da una strategia difensiva plausibilmente pregiudizievole sollecitata dal cliente, posto che soltanto il legale è tenuto a sceglierla.
I doveri di informazione dell’avvocato
Il professionista dovrebbe altresì tenere conto che il cliente normalmente non ha cognizione per intendersi delle questioni tecniche, onde quest’ultimo dovrebbe essere guidato anche con le necessarie informazioni per fargli valutare pure i rischi dell’iniziativa giudiziale.
Quando il cliente lamenta l’inadempimento dannoso del professionista, dovrebbe dimostrare la sussistenza del mandato, addurre l’inadempimento e provare il nesso causale tra questo e il danno.
Tali principi, sebbene astrattamente validi si sono rivelati concretamente inefficaci quanto al caso in esame.
Invero, il motivo di ricorso presentato dalle ricorrenti non conteneva la denuncia delle violazioni delle norme di diritto invocate, nè sotto il profilo della violazione nè sotto il profilo della falsa applicazione, bensì postulava che il mancato rispetto delle previsioni normative emergesse automaticamente dall’esito di una rivalutazione della quaestio facti, alla cui strutturazione le argomentazioni effettivamente erano dedicate.
La decisione
Pertanto, per i giudici Ermellini la predetta censura violava i limiti di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. come appalesa la stessa rubrica laddove dichiara: “errore di fatto su un punto decisivo della controversia”.
Per queste ragioni, il ricorso è stato rigettato, con conseguente condanna in solido per il comune interesse processuale – delle ricorrenti alla rifusione delle spese del grado in favore della controparte (Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, n. 8401/2020).
La redazione giuridica
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