Non è responsabile della caduta di una condomina l’amministratore che omette di far installare un passamano lungo le rampe delle scale e non ne impedisce l’utilizzo ai condomini, perché si tratta di un pericolo solo astratto
La vicenda
Il Giudice di Pace di Gorizia aveva condannato alla pena di seicento euro di multa l’imputato in relazione al reato di cui all’art. 590 e 40, comma secondo, c.p. (perché, per colpa generica, quale amministratore condominiale di uno stabile, aveva omesso di far installare un passamano lungo le rampe delle scale di collegamento tra il pianterreno e il piano interrato dei garage e non impediva l’utilizzo di tale manufatti con gradini realizzati a zampa d’oca difformi dal progetto approvato; cosicché una condomina, cadeva, provocandosi lesioni personali con diagnosi di “frattura poliframmentata collo e trochite omerale sinistra; frattura piatto superiore L2”).
Secondo il Giudice di Pace, la donna era scivolata a causa della particolare conformazione della scala, della sua contingente scivolosità per esposizione alle intemperie e dell’assenza dei corrimano destro (nel punto più insidioso) e sinistro, che avrebbe consentito la discesa dal lato più ampio del gradino a zampa d’oca. La responsabilità era stata attribuita all’amministratore di condominio per la sua specifica posizione di garanzia ai sensi dell’art. 40, comma secondo, c.p.
In appello, il Tribunale di Gorizia, riformava la decisione del giudice di primo grado e assolveva l’imputato in relazione al reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.
Secondo il Tribunale l’unico profilo di responsabilità ipoteticamente ascrivibile a quest’ultimo poteva essere costituito dalla mancata installazione del corrimano e non dalle modalità di realizzazione delle scale.
Tuttavia, l’applicazione del giudizio controfattuale non aveva condotto ad un esito in termini di alta certezza (e neanche di probabilità) di mancata verificazione dell’evento in caso di previa installazione del corrimano. Ciò si desumeva dalle dichiarazioni della persona offesa e degli altri due testi nonché dalla circostanza che, poco dopo l’infortunio della vittima, anche il marito della stessa cadeva, nonostante l’installazione del corrimano su parte delle scale per iniziativa di un condomino. Il corrimano non avrebbe, dunque, consentito di sorreggere l’intero peso del corpo della donna, scongiurandone la caduta; di talché non era addebitabile alcuna condotta omissiva all’amministratore in presenza di un pericolo, solo astratto e potenziale, tant’è che durante le pregresse assemblee condominiali non era mai stato sollevato un simile problema.
Ad impugnare la sentenza del Tribunale di Gorizia era stata la persona offesa, tramite il proprio difensore di fiducia. A detta della ricorrente il giudice dell’appello si era mal confrontato col compendio probatorio e aveva quindi, errato nel pronunciare sentenza di assoluzione nei confronti dell’amministratore di condominio.
Ma all’esito del giudizio di legittimità, la Suprema Corte (Corte di Cassazione, Quarta Sezione Penale, sentenza n. 13475/2020) ha rigettato il ricorso perché infondato.
Si è detto infatti che l’amministratore di condominio riveste una specifica posizione di garanzia, ex art. 40, comma secondo, c.p., in virtù del quale su costui ricade l’obbligo di rimuovere ogni situazione di pericolo che discenda dalla rovina di parti comuni, attraverso atti di manutenzione ordinaria e straordinaria, predisponendo, nei tempi necessari alla loro concreta realizzazione, le cautele più idonee a prevenire la specifica situazione di pericolo (Sezione Quarta, n. 46385/2015). In base all’art. 1130, n. 4 c.p. l’amministratore di condominio deve compiere atti consecutivi delle parti comuni dell’edificio.
L’esistenza della posizione di garanzia, tuttavia, non esime di verificare la sussistenza del nesso causale. Versandosi in tema di reato omissivo, ai fini dell’accertamento del nesso di causalità, occorre infatti individuare tutti gli elementi concernenti la causa dell’evento, al fine di poter effettuare il giudizio controfattuale e verificare se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta, l’evento lesivo sarebbe stato evitato al di là di ogni ragionevole dubbio (Sezione Quarta, n. 26568/2019).
Ebbene, nel caso in esame, il Tribunale, con motivazione immune da censure, aveva evidenziato che l’applicazione del giudizio controfattuale non conduceva ad un esito in termini di alta certezza o probabilità di mancata verificazione dell’evento nel caso in cui fosse stato previamente installato il corrimano, riconoscendo quali cause dell’evento: a) la conformazione della scala “a ventaglio”, la quale escludeva la possibilità di appoggio in sicurezza di entrambi i piedi; b) la ricopertura delle scale con brina e fogliame; c) la contingente scivolosità della pavimentazione bagnata; d) l’assenza di un corrimano nel punto più insidioso.
La decisione
Ed invero, a dispetto di quanto sostenuto dalla ricorrente, il Tribunale aveva compiutamente esaminato il materiale probatorio, riconoscendo che la responsabilità dell’amministratore poteva teoricamente fondarsi anche sulla sola mancanza del corrimano (in base alla posizione di garanzia riconosciuta all’amministratore) e aveva, poi, incentrato la propria attenzione sull’esito del giudizio controfattuale.
La sentenza impugnata aveva, inoltre, adeguatamente chiarito che l’amministratore non era obbligato ad impedire l’uso delle scale, costituendo le medesime un pericolo solo astratto e potenziale, in quanto tale problematica non era mai stata prospettata nel corso degli anni precedenti, ma solo alla prima assemblea condominiale tenutasi dopo l’incidente, tanto da designare tecnici per esaminare la situazione logistica.
Per tutte queste ragioni, il ricorso è stato rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La redazione giuridica
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