Se il danno biologico accertato è inferiore al 6% non opera la copertura INAIL e “ove l’assicurazione obbligatoria non opera, di esonero del datore di lavoro non è dato parlare. In tali casi vigono le regole generali del diritto comune per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale”

La vicenda

Il Tribunale di Savona aveva accolto la domanda di un lavoratore, volta ad ottenere il risarcimento del danno biologico cagionatogli dalla società datrice di lavoro per demansionamento e comportamenti di mobbing.

In appello, la Corte territoriale aveva ridotto la condanna della società al pagamento di euro 32.721,64 a titolo di risarcimento del danno, rilevando che “solo da un certo momento in poi vi erano stati comportamenti connotati da caratteri di illegittimità; nello specifico, con decorrenza dal giugno 2008 si era determinata una “regressione” nella posizione professionale del ricorrente, al quale era stata sottratta la posizione di preposto (recte di capo officina), sottoponendolo al controllo di altro lavoratore, avente inquadramento inferiore”.

Irrispettosa delle condizioni di salute del lavoratore, secondo il Collegio, era stata anche la successiva adibizione ai turni di portineria: “l’aver coinvolto il ricorrente in turni da osservarsi in un locale angusto con possibilità di esposizione al freddo, rappresentava un comportamento illegittimo, seppur non causalmente ricollegabile alla patologia denunciata dal lavoratore (polmonite), per il pericolo concreto di danni alla sua salute”.

Tali comportamenti a giudizio della Corte territoriale assumevano rilevanza in termini di mobbing.

Non erano invece imputabili alle condotte datoriali le successive dimissioni del dipendente. Ciò che, infatti, aveva determinato la risoluzione del rapporto era stata la sopravvenuta condizione di “assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa” a causa del suo stato di salute; l’inabilità al lavoro rappresentava, invece, un fatto obiettivo assorbente rispetto a qualsiasi scelta personale e volontaria.

Tale inabilità non escludeva, tuttavia, la sussistenza di un danno biologico conseguente ai comportamenti datoriali, ciò in quanto “anche il soggetto inabile è suscettibile di danno alla salute atteso che l’integrità psico-fisica è concetto più ampio di quello inerente alla validità al lavoro”.

Il quantum risarcitorio

In merito al quantum, la corte d’appello aveva osservato che la questione relativa alla copertura INAIL del danno biologico derivante da mobbing fosse irrilevante nella fattispecie di causa; ciò perché la lesione alla salute, per patologia accertata dal CTU, avrebbe ricevuto in ambito INAIL, secondo il d.m. 12.7.1980 attuativo dell’art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000, una quantificazione massima del 6% a seconda della responsività o meno al trattamento farmacologico; nel caso di specie, in cui era sussistente detta responsività, il danno previdenziale sarebbe stato inferiore al minimo indennizzabile (collocandosi cioè al di sotto del 6%), con la conseguenza che il danno biologico civilistico non risentiva, in ogni caso e quale che fosse stata l’opinione rispetto alla copertura INAIL, di alcuna decurtazione.

La Corte di Cassazione (sezione Lavoro sentenza n. 24880/2019) ha confermato la decisione. A giudizio degli Ermellini, la corte d’appello aveva fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui “ai fini della configurabilità del mobbing l’elemento qualificante, che deve essere provato da chi assume di aver subito la condotta vessatoria, va ricercato non nell’illegittimità dei singoli atti, bensì dell’intento persecutorio che li unifica” (Cass. n. 30673/2018).

Corretta era la decisione impugnata anche in ordine al quantum risarcitorio.

La corte di merito, verificato l’inadempimento datoriale aveva ritenuto che, in relazione all’evento lesivo, non ricorressero le condizioni oggettive per la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal D.P.R. n. 1124 del 1965; ciò in quanto il danno biologico concretamente accertato, in ambito INAIL era inferiore al 6%, aggiungendo che “ove l’assicurazione obbligatoria non opera, di esonero del datore di lavoro non è dato parlare. In tali casi vigono, per il debitore, le regole generali del diritto comune per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale” (Cass. n. 9166/2017).

In altre parole, avendo escluso la copertura INAIL del danno biologico civilistico per le ragioni suesposte, il Collegio aveva coerentemente ritenuto non necessario affrontare la questione (in quanto evidentemente ultronea) relativa alla copertura o meno, in sede di assicurazione INAIL, del danno biologico derivante dalla condotta di mobbing.

Avv. Sabrina Caporale

Leggi anche:

INCIDENTE SUL LAVORO: INDENNIZZO INAIL O RISARCIMENTO CIVILISTICO?

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui