Qualora si tratti di attività prestata in strutture organizzative altrui, anche di un familiare, il presupposto dell’autonoma organizzazione ricorre laddove “il professionista responsabile dell’organizzazione si avvalga, pur senza un formale rapporto di associazione, della collaborazione di un altro professionista”

La vicenda

Il ricorrente era un giovane avvocato, il quale aveva presentato all’Agenzia delle Entrate una istanza per ottenere il rimborso dell’Irap versata negli anni d’imposta dal 2000 al 2004. Formatosi il silenzio rifiuto dell’Amministrazione, ricorreva innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Forlì, che accoglieva il ricorso affermando l’insussistenza di un’autonoma struttura organizzativa facente capo all’avvocato stesso.

L’Agenzia delle Entrate ricorreva avverso la sentenza della CTP assumendo il contrario, ossia l’esistenza di un’autonoma organizzazione in capo al professionista.

Ma i giudici di secondo grado confermavano la sentenza gravata, ritenendo che il contribuente non disponesse di mezzi eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio della professione, in ragione delle seguenti circostanze: a) l’esiguità della disponibilità di tre personal computer; b) lo svolgimento della professione nei locali e nello studio paterno e non in locali propri; c) il doversi avvalere, per la pochezza dell’organizzazione, di colleghi per le pratiche fuori dal territorio.

Ebbene, la sentenza è stata cassata dai giudici della Sezione Tributaria della Cassazione (sentenza n. 21806/2019).

È stato ormai abbondantemente chiarito in giurisprudenza che il requisito dell’autonoma organizzazione, quale presupposto impositivo dell’Irap – come previsto dal D.Lgs. n. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, ed il cui accertamento spetta al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità -, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui superando la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Qualora si tratti di attività prestata in strutture organizzative altrui, anche di un familiare, il presupposto dell’autonoma organizzazione ricorre anche laddove “il professionista responsabile dell’organizzazione si avvalga, pur senza un formale rapporto di associazione, della collaborazione di un altro professionista (nella specie, del coniuge), stante il presumibile intento di giovarsi delle reciproche competenze, ovvero della sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze, si da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio” (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 1136 del 18/01/2017).

Alla luce di tali principi, dai quali i giudici tributari hanno dichiarato di non volersene discostare, l’Agenzia delle entrate aveva impugnato la sentenza della corte d’appello per aver erroneamente ritenuto che l’attività del contribuente fosse sfornita del requisito dell’autonoma organizzazione, pur essendo espletata in collaborazione con altri professionisti (compreso il padre), che certamente avevano giovato, attraverso lo scambio di competenze e di sostituibilità dell’attività professionale, al reddito prodotto.

Del resto quest’ultimo non aveva fornito alcuna prova dell’irrilevanza di tali fattori rispetto al requisito dell’autonoma organizzazione.

Ebbene, tali elementi avrebbero dovuto costituire oggetto di accertamento di fatto, da parte dei giudici di merito, per verificare se e in quali termini avessero contribuito a rafforzare l’attività del ricorrente.

Di tali principi non aveva fatto buon governo la sentenza gravata.

È noto, infatti, “come l’omesso esame della circostanza riguardante la collaborazione, con elargizione di corrispettivo, con altri professionisti del medesimo studio, costituisca elemento di fatto decisivo per il giudizio – anche rispetto alle regole di riparto dell’onere probatorio – il cui esame, laddove compiuto, è decisivo per valutare l’esistenza di un’autonoma organizzazione”.

La Corte di Cassazione ha perciò accolto il ricorso della agenzia fiscale, cassando la decisione impugnata con rinvio alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, per un nuovo esame di merito.

Avv. Sabrina Caporale

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