Omesso versamento contributo unificato, valida la sanzione firmata digitalmente

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omesso versamento contributo unificato

Con ricorso depositato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Pescara il contribuente aveva impugnato l’avviso di irrogazione della sanzione riguardante il parziale omesso versamento di un contributo unificato dovuto in relazione ad un ricorso in appello

Tra gli altri motivi, la richiesta di annullamento era formulata in ragione del fatto che l’atto in questione non portasse alcuna sottoscrizione, ad eccezione di quella digitale.

Ed invero, la possibilità di sottoscrivere gli atti in questione solo digitalmente era subordinata, ai sensi dell’art. 2, comma 6 D.L.gs. n. 25/2005 (esteso anche agli atti di natura sanzionatoria tributaria dall’art. 2, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 271/2017, in vigore dal 27.1.2018), alla successiva emanazione di decreti attuativi, di fatto mai promulgati; il provvedimento impugnato, doveva perciò, ritenersi insesistente.

D’altra parte, l’atto non conteneva alcuna motivazione sufficiente a giustificare la pretesa tributaria, ed anzi la motivazione era del tutto apparente.

Quanto al merito, il ricorrente aveva evidenziato che molti degli atti indicati avevano un ammontare pari a zero, perciò nullo sarebbe stato il contributo; posto che per tali ipotesi le tabelle allegate al decreto istitutivo del Contributo unificato non contemplano alcun pagamento.

Ma il ricorso non è stato accolto.  

La commissione tributaria provinciale ha confermato la legittimità del provvedimento impugnato.

Quanto alla sottoscrizione, la firma digitale è stata ritenuta correttamente apposta in base alla normativa applicabile dal 27.1.2018 a nulla rilevando la successiva previsione dei decreti attuativi.

In ogni caso, non era ravvisabile alcuna violazione o compromissione delle garanzie del contribuente posto che la riferibilità dell’atto all’autorità fiscale emittente era del tutto evidente.

Priva di pregio era anche la doglianza relativa alla mancata motivazione dell’atto ritenuta, invece,  chiara e sufficientemente esplicita, nonché quella relativa alla effettiva debenza del tributo: “non occorre un eccessivo sforzo motivazione – si legge in sentenza – in base al noto principio ermeneutico per il quale “in claris non fit interpretatio” per evidenziare che l’espressione di cui al decreto istitutivo citato, relativa al primo scaglione … fino ad euro 2.582,38 comprenda ogni calore da zero fino a tale cifra, e quindi comprenda anche i ricorso con valore eventualmente pari a zero, ai quali aveva fatto riferimento il ricorrente”.

La redazione giuridica

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