Nel processo di divorzio non trovano applicazione gli artt. 183 e 190 c.p.c., non è dunque applicabile il termine di sessanta giorni per il deposito delle memorie
Viene invece, in rilievo la disciplina speciale di cui all’art. 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 ( come modificato dall’art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74) volta ad accelerare la procedura di accertamento dei presupposti dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, al fine di impedire condotte defatigatorie ed ostative del convenuto, ed in virtù della quale è riservata al giudice istruttore la possibilità di rimettere la causa al collegio per l’emissione della sentenza non definitiva relativa allo “status” quando la causa debba proseguire per la determinazione dell’assegno.
Il principio è stato affermato in una sentenza della Prima Sezione Civile della Cassazione (n. 9882 del 28 aprile 2006) emessa nell’ambito di una controversia in cui il ricorrente per cassazione si doleva del fatto che, in primo grado, fosse stato omesso l’invito alle parti di precisare le conclusioni e non erano stati concessi i termini di cui agli artt. 183 e 190 c.p.c., in tal caso i giudici della Suprema Corte avevano escluso la configurabilità della nullità.
In una recente pronuncia i giudici della Sesta Sezione Civile della Cassazione (n. 20323/2019) hanno inteso ribadire siffatto principio ritenuto erroneamente non applicabile al caso in esame, dalla parte ricorrente.
Quest’ultima aveva proposto ricorso per cassazione contro la decisione di merito per violazione dell’art. 190 c.p.c., in quanto il giudice di primo grado non le aveva concesso, omettendo la fissazione del termine previsto dalla norma, di richiedere la revoca dell’ordinanza di rigetto delle istanze istruttorie dirette a provare l’intervenuta riconciliazione col partner.
In sostanza, a detta della ricorrente la non applicazione degli artt. 183 e 190 c.p.c. deve essere riservata alle sole ipotesi di non contestazione della domanda.
“Una simile interpretazione– affermano i giudici Ermellini – non trova alcun riscontro né nel dato testuale dell’art. 4 della legge n. 898/1970, né nella ripetutamente evidenziata ratio legis intesa a garantire la sollecita definizione dei giudizi di divorzio e, in particolare, delle sentenza sulla cessazione dello status coniugale scoraggiando così proprio quelle condotte processuali defatigatorie intese a procrastinare in presenza del disaccordo fra le parti la richiesta modifica dello status.
In un’ottica più propriamente processuale, la mancata assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali a maggior ragione, rispetto alla mancata concessione dei termini di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c. richiede l’allegazione del pregiudizio derivato da tale mancata allegazione e la prova in concreto della lesione del diritto di difesa, essendo altrimenti il gravame inammissibile per difetto d’interesse.
Il ricorso si limitava, invece, ad una generica e astratta deduzione di lesione del proprio diritto di difesa che non poteva ritenersi sussistente né sotto il profilo processuale né tanto meno sotto quello sostanziale.
Ed invero, la giurisprudenza di legittimità ha di recente affermato che, in forza dell’art. 157 c.c., gli effetti della separazione personale, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, cessano soltanto col fatto della coabitazione, la quale non può, quindi, ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontri e di frequentazioni tra i coniugi, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali costituenti manifestazione ed effetto della rinnovata società coniugale (Cass. Civ. II, n. 1630/2018). È, dunque, onere della parte che ha interesse a far accertare l’avvenuta riconciliazione di fornire una prova piena e incontrovertibile, spettando ovviamente al giudice del merito di valutare (con valutazione insindacabile in sede di legittimità) se le prove addotte siano idonee a raggiungere lo scopo.
Per tutti questi motivi, il ricorso è stato respinto e confermata la decisione impugnata.
La redazione giuridica
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