Ciclista investito: automobilista assolto se la sua condotta era imprevedibile (Cass. pen., sez. IV, dep. 21 settembre 2022, n. 34942),

Ciclista investito e nessun addebito penale all’investitore a causa della imprevedibilità dell’evento.

Le condotte del ciclista investito e dell’automobilista devono essere esaminate congiuntamente sotto il profilo dinamico, tenendo conto della provenienza dei due veicoli. L’obbligo di moderare la velocità, infatti, va inteso nel senso che un comportamento del ciclista che esula dal ragionevolmente prevedibile, non comporta responsabilità penale dell’automobilista per le lesioni personali causate.

La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi su un ricorso col quale la parte civile impugnava la decisione che in appello escludeva ogni responsabilità del conducente di un veicolo col quale collideva per lesioni personali colpose, ha avuto modo di soffermarsi sull’obbligo di regolare la velocità contenuto nell’art. 141 c.d.s. e sul ruolo che la condotta della persona offesa può assumere nella dinamica dell’incidente.

Il Tribunale di Taranto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Taranto, ha assolto l’automobilista investitore dal reato di lesioni colpose ascritto con inosservanza delle norme concernenti la circolazione di veicoli perché il fatto non costituisce reato.

All’uomo veniva contestata la inosservanza dell’art. 141 C.d.S., in quanto, approssimandosi ad intersezione stradale, non aveva adeguato la propria velocità alle caratteristiche stradali e ambientali, ponendosi nelle condizioni di non essere in grado di arrestare tempestivamente la propria marcia, così da entrare in collisione con la bicicletta condotta dal ciclista investito che riportava gravi lesioni.

I Giudici d’appello, dopo avere disposto la parziale rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale mediante perizia cinematica sul sinistro, aderendo alle conclusioni peritali, ritenevano che l’automobilista si era attenuto al dettato della regola cautelare elastica di cui all’art. 141 C.d.S. in quanto la velocità con cui si era approssimato all’incrocio, stimata in 25 Km/h, doveva ritenersi rispettosa dei limiti di velocità previsti in quel tratto di strada e adeguata alle caratteristiche stradali, caratterizzate dalla presenza di abitato residenziale e da un incrocio laddove, valutata la velocità tenuta dal velocipede antagonista e considerato che questi non si era arrestato allo Stop, l’automobilista, alla vista della bicicletta, non avrebbe comunque potuto eseguire una manovra di emergenza efficace, stante il ridottissimo tempo di reazione a disposizione.

Dello stesso parere la Corte di Cassazione, che nel rigettare il ricorso della parte civile ha puntualizzato come le condotte dei due conducenti vadano analizzate in maniera congiunta e sotto il profilo dinamico.

Ergo, dalla comparazione delle stesse è emerso come quella dell’automobilista fosse del tutto adeguata alle condizioni della strada, di traffico e conforme alla presenza di incroci nelle zone limitrofe, avendo lo stesso mantenuto una velocità al di sotto del limite massimo, mentre quella del ciclista investito fosse inottemperante della segnaletica stradale e in condizioni di velocità alquanto imprudenti.

In ragione di ciò, nonostante la conformità a legge del comportamento del guidatore dell’automobile, lo stesso non avrebbe mai potuto evitare l’incidente tenuto conto della velocità della bicicletta.

Difatti, l’obbligo di moderare la velocità imposto all’autista va inteso nel senso che esso debba sempre essere in grado di padroneggiare il veicolo, tenendo conto delle eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili.

Pertanto, esulando la condotta del ciclista dalla sfera di prevedibilità, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso della parte civile.

Avv. Emanuela Foligno

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