Secondo il Tribunale di Torino, la clausola risarcimento in forma specifica-garanzia RCA è vessatoria. Lo stabilisce con la sentenza n. 3605, depositata il 6 luglio 2017.

La clausola risarcimento in forma specifica-garanzia RCA integra “una restrizione alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi” in quanto penalizzando la scelta di una carrozzeria/autofficina di fiducia, con una restrizione/compressione della facoltà di scelta che riguarda il contraente cd. debole, quanto alla scelta da parte dell’assicurato del soggetto mediante il quale provvedere alla riparazione al fine di ottenere la prestazione garantita, integra una ipotesi di clausola vessatoria ex art. 33 lett. t) d. lgs. n. 206/2005, come tale nulla.
In tal senso ha deciso il Tribunale di Torino, Sezione Terza Civile, in funzione di giudice di appello, con la sentenza n. 3605 depositata il 6 luglio 2017.

I fatti

Il titolare di una carrozzeria, nella sua qualità di cessionaria del credito, conveniva in giudizio innanzi al il Giudice di Pace di Torino una compagnia assicuratrice chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma residua di € 80,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del fatto illecito al saldo, quale penale applicata al cliente per non essersi lo stesso rivolto per la riparazione dell’autoveicolo a carrozzeria convenzionata.
L’attore riferiva che il danno derivava da un illecito civile, fonte di responsabilità extracontrattuale aquiliana e che l’art. 1917 c.c. prevedeva la sostituzione, sul lato passivo, dell’assicuratore al responsabile civile.
L’assicuratore, inoltre, è obbligato a tenere indenne il proprio assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in conseguenza dell’illecito predetto, assolvendo il contratto assicurativo all’unica funzione di individuare l’assicuratore tenuto a manlevare il responsabile civile dall’obbligo risarcitorio.
Riteneva, inoltre, che, pretendendo l’assicurazione di trattenere la franchigia, si sarebbe arricchita senza causa in forza di previsioni contrattuali contrarie alla legge e agli obblighi di diligenza qualificata incombenti sulla Compagnia ai sensi dell’art. 183 n.1 lett. a) del Codice delle Assicurazioni.
Il Giudice di prime cure rigettava la domanda compensando integralmente le spese di lite tra le parti e la sentenza veniva appellata dal titolare della carrozzeria.

Ma che natura ha la clausola risarcimento in forma specifica-garanzia RCA?

Quando si agisce ai sensi dell’art. 149 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n 209 e succ. mod., la clausola di risarcimento in forma specifica-garanzia RCA, che impone al contraente di rivolgersi ad una carrozzeria convenzionata pena l’applicazione di una penale, ha natura vessatoria sostanziale con conseguente applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. “Codice del Consumo”).

E come arriva il Tribunale di Torino a tale soluzione?

Ebbene, la decisione in esame, nel dichiarare che «la clausola risarcimento in forma specifica-garanzia RCA integra “una restrizione alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi”, laddove prevede che, “nel caso in cui l’assicurato decida di riparare il proprio veicolo presso una carrozzeria o officina non convenzionata con la Società, sarà applicata la riduzione di 80,00 euro del risarcimento, mette in rilievo come tale previsione penalizzi la scelta di una carrozzeria/autofficina di fiducia, con una restrizione/compressione della facoltà di scelta che riguarda il contraente c.d. debole, quanto alla scelta da parte dell’assicurato del soggetto mediante il quale provvedere alla riparazione al fine di ottenere la prestazione garantita, rappresentando così una clausola vessatoria ex art. 33 lett. t) d.lgs. n. 206/2005, come tale nulla”.

La decisione

Il Tribunale di Torino ritiene erroneo il richiamo, fatto dal giudice di prime cure, al disposto di cui all’art. 149-bis cod. ass., in virtù del fatto che la legge di conversione del D.L. n. 145/2013 (L. n. 9/2014) ha soppresso l’art. 8 che lo prevedeva, non potendosi dunque condividere le osservazioni del Giudice di pace circa il fatto che il danneggiato, ossia il creditore cedente, con il contratto in oggetto, avesse aderito “alla nuova tipologia di polizza prevista dal su indicato” e, dunque, dal D.L. n. 145 del 2013.
Ed infatti, la clausola risarcimento in forma specifica-garanzia RCA oggetto delle censure mosse dall’appellante rientra nelle condizioni di polizza che, anche se approvata specificamente ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c., rientra nel novero di quelle vessatorie ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206.

La motivazione

Ciò dal momento che, stante la riconducibilità del rapporto in esame a una ipotesi di contratto concluso tra consumatore e professionista, «imporre al contraente, nel caso di azione ex art. 149 Cod. Ass., di rivolgersi ad una carrozzeria convenzionata a pena delle decurtazione di 80,00 euro dal danno subito, indipendentemente dalla previsione di un modesto sconto sul premio netto annuo, comporta una limitazione alla libertà contrattuale con i terzi, e rilevato altresì che la parte appellata non solo non ha provato (come sarebbe stato suo onere) ma neppure ha dedotto alcunché nella propria comparsa costitutiva in appello, al fine di sostenere e offrire la prova contraria di tale presunzione e, dunque, del fatto che sia intercorsa tra le parti l’eventuale trattativa individuale che avrebbe determinato il venir meno della vessatorietà, limitandosi a riportare come la clausola sia stata specificamente approvata ex art. 1341 c.c.».
Ritiene il Tribunale che non si deve confondere la nozione di trattativa individuale con quella di approvazione specifica ex art. 1341 c.c., in quanto la trattativa individuale dovrebbe consistere in una negoziazione che rivesta le caratteristiche di individualità, serietà ed effettività essendo tesa a garantire il consumatore dalla unilaterale predisposizione e sostanziale imposizione del contenuto negoziale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso sostanziantesi nella preclusione per il consumatore della possibilità di esplicare la propria autonomia contrattuale (cfr. ex plurimis Cass., 30.4.2012, n. 6639; Trib. Padova 29.11.2016; Cass., n. 6802/2010).

La vessatorietà

Sottolinea ancora il Tribunale di Torino che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha statuito, con provvedimento n. 26255 del 2016 (pubblicato su www. agcm.it bollettino settimanale Anno XXVI – n. 46) la vessatorietà delle clausole limitative del diritto dell’assicurato di contrarre con professionisti a pena dell’applicazione di sanzioni in termini di scoperti sul danno liquidato.
E la vessatorietà può superare il giudizio di legittimità unicamente in presenza di trattativa individuale ex art. 34, comma 4 del medesimo codice, posto che “né la specifica approvazione per iscritto della clausola – secondo la costante giurisprudenza –, né la natura facoltativa della stessa che si traduce nella possibilità per il consumatore di reperire alternative sul mercato o presso lo stesso professionista sono sufficienti a far ritenere la ricorrenza della trattativa individuale”.
Appare evidente che nel caso de quo risultano compressi i meccanismi di scelta del consumatore c.d. debole e tanto determina il Tribunale ad accogliere l’appello sulla base del c.d. principio della ragione più liquida considerato che gli ulteriori fatti costitutivi del credito sono pacifici tra le parti.

Avv. Maria Teresa De Luca

 
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