Se l’assicuratore ne viene a conoscenza per la prima volta in giudizio il Cid ha valore indiziario. Lo ha stabilito la Cassazione.

In giudizio il Cid ha valore indiziario. I giudici lo hanno stabilito accogliendo il ricorso di un uomo che ha denunciato la sua assicurazione. Questo quanto disposto dall’ordinanza n. 22415/2017, della Corte di Cassazione, depositata tre giorni fa.
Nel caso concreto, di fatto, sia in primo che in secondo grado, entrambi i giudici di merito avevano dato ragione all’assicurazione, accogliendone l’eccezione riguardo la tardività con cui l’automobilista aveva denunciato il sinistro.  Secondo i giudici il fondamento giuridico della scelta stava in quanto disposto dall’art. 1913 c.c.

Le valutazioni della Corte di Cassazione

La decisione però, affermano gli Ermellini, non è in sintonia con l’orientamento di legittimità. Ciò perché, di fatto, la denuncia dell’incidente stradale, cui si può applicare ratione temporis la legge 26 febbraio 1977 n. 39, può essere trasmessa senza far fede a un termine di scadenza temporale.
E ancora, di fatto, l’assicuratore deve ricevere prima la denuncia del sinistro, non solo per avere le informazioni del caso concreto, ex art. artt. 1334 e 1913 c.c., ma anche per essere informato di circostanze, modalità e conseguenze dell’incidente, per consentire alla società la liquidazione stragiudiziale del danno derivato dal fatto.

Il mero valore indiziario del Cid

Inoltre, nel caso di denuncia congiunta, ai fini della presunzione fino a prova contraria, a carico dell’assicuratore, della veridicità delle dichiarazioni ivi contenute, se il modulo di constatazione amichevole viene portato alla conoscenza dell’assicurazione per la prima volta in giudizio, il discorso cambia.
Infatti,  in quel caso, il Cid in giudizio ha valore indiziario. Ciò in ragione del fatto che, nel corso del giudizio intentato nei confronti dell’assicuratore, quelle dichiarazioni non erano in suo possesso. Inoltre, non trovando un fondamento legale il termine perentorio entro il quale comunicare il sinistro all’assicurazione, secondo il parere dei giudici della Corte di Cassazione, la sentenza viene annullata.
Ora e palla passa al giudice del rinvio.
 
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