Confermato, in sede di legittimità, l’orientamento giurisprudenziale secondo cui nei contratti assicurativi, in caso di ambiguità o scarsa chiarezza delle clausole predisposte da uno dei contraenti a sfavore dell’altro, queste devono essere interpretate contro lo stipulatore e a favore del contraente debole (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza N. 18324 del 9 luglio 2019)

Nell’interpretazione dei contratti assicurativi, che vanno redatti in modo chiaro e comprensibile, il giudice non può attribuire a clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all’ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 c.c. e ss., e, in particolare, a quello dell’interpretazione contro il predisponente, di cui all’art. 1370 c.c.

La vicenda approda in Cassazione su impulso della Compagnia d’Assicurazione che impugnava la Sentenza N. 363/2017 della Corte d’Appello di Genova che confermava la decisione resa in primo grado dal Tribunale di Imperia che non accoglieva la domanda della Compagnia Sara Assicurazioni di rivalsa in forza di una clausola contrattuale che escludeva dall’oggetto del contratto di assicurazione la guida in stato di ebbrezza ritenuta nulla poiché vessatoria.

La Corte d’Appello di Genova rigettava appunto l’appello e riteneva che “ indipendentemente dall’applicabilità o meno al caso in esame del Codice del Consumo, doveva ritenersi comunque in vigore l’art. 1469 bis, introdotto dalla L. n. 52 del 1996, art. 25 secondo cui “nel contratto tra consumatore e professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”.

La Corte d’Appello ligure riteneva di dare continuità a quella giurisprudenza formatasi sulla interpretazione della clausole ambigue nei contratti assicurativi secondo la quale, in caso di ambiguità o scarsa chiarezza delle clausole predisposte da uno dei contraenti a sfavore dell’altro, queste devono essere interpretate contro lo stipulatore e a favore del contraente debole specie in casi nel quale le clausole sfavorevoli all’assicurato siano state predisposte unilateralmente da parte del professionista in moduli e formulari (Cass., n. 2970 del 2012) e dunque sottoscritte “per adesione” dal consumatore senza una compiuta e sufficiente ponderazione del loro contenuto.

Gli Ermellini ritengono che i Giudici territoriali abbiano fatto corretta applicazione dei canoni di interpretazione del contratto, in quanto risultava presente una equivocità delle clausole di polizza che, da un lato, garantivano al consumatore la copertura più ampia possibile, dall’altro, nel solo ambito delle clausole predisposte unilateralmente dalla compagnia e sottoscritte per adesione dal consumatore, prevedevano limitazioni alla rinuncia alla rivalsa, non individuabili da una persona comune pur utilizzando la normale diligenza.

La Corte d’Appello ha lecitamente fatto ricorso alla clausola cd. contra stipulatorem, ritenendo che fosse da tutelare l’affidamento del contraente più debole contro un risultato interpretativo evidentemente ambiguo delle clausole stesse.

Viene pertanto ribadito dai Giudici di legittimità l’indirizzo di continuità giurisprudenziale (N. 866/2008 e N. 668/2016) secondo il quale il ricorso ai criteri di interpretazione oggettiva del contratto ed in particolare alla clausola contra stipulatorem si impone quando è necessario tutelare l’affidamento del contraente debole circa possibili differenti interpretazioni delle clausole contrattuali in quanto il Giudice non può attribuire a clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all’ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 c.c. e ss., e, in particolare, a quello dell’interpretazione contro il predisponente, di cui all’art. 1370 c.c.

Avv. Emanuela Foligno

Leggi anche:

INCIDENTE STRADALE: IL MASSIMALE ASSICURATIVO È RILEVABILE D’UFFICIO DAL GIUDICE 

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui