Non cambia la scheda anagrafica in caso di cognome comune e unioni civili: a dirlo è una recente sentenza della Corte Costituzionale
Con la decisione n. 211 della Corte costituzionale depositata i 22 novembre 2018, si è stabilito come il cognome comune assunto nel corso dell’unione civile tra persone dello stesso sesso non modifichi la scheda anagrafica.
Secondo la Consulta, infatti, negli archivi comunali resta il solo cognome posseduto prima della costituzione dell’unione. Per la Corte la funzione del ” cognome comune ” − come cognome d’uso senza valenza anagrafica − non deve determinare alcuna violazione dei diritti al nome, all’identità e alla dignità personale.
Infatti, risulta valida la disposizione dell’articolo 3 del D.lgs. n. 5 del 2017, laddove prevede che la scelta del cognome comune non modifichi la scheda anagrafica individuale.
Scheda nella quale rimane il cognome precedente alla costituzione dell’unione.
In tal senso, resta fermo che la scelta effettuata viene invece iscritta negli atti dello stato civile (ex art. 63, primo comma, lettera g-sexies, del DPR n. 396 del 2000).
Nello specifico, è il comma 10 dell’articolo 1 della legge 76/2016 a stabilire che, tramite dichiarazione all’ufficiale di stato civile, per la durata dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, le parti possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi.
Inoltre, la parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale di stato civile. Occorreva dunque capire se la scelta del cognome potesse assumere o meno una valenza anagrafica.
Ebbene, a questo riguardo, per la Corte Costituzionale, la legge dice di “no”, nella parte in cui espressamente delimita la durata del cognome comune a quella dell’unione civile.
La scelta del cognome è operata, si legge, “per la durata dell’unione” e dallo scioglimento dell’unione civile, anche in caso di morte di una delle parti.
Pertanto, ne consegue che da ciò discende la perdita automatica del cognome comune.
Va da sé che il legislatore non ha voluto assegnare valenza anagrafica al cognome comune, come succede alle coppie unite in matrimonio.
Infatti, il cognome d’uso assunto dalla moglie a seguito di matrimonio non comporta un variazione anagrafica del cognome originario, che rimane uguale.
Pertanto, nel caso di donne coniugate o vedove le schede anagrafiche devono essere intestate al cognome da nubile. La non rilevanza anagrafica della scelta del cognome, dunque, non implica per gli uniti una violazione costituzionale dei loro diritti.
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