Respinto il ricorso di un uomo condannato per coltivazione domestica di piante di canapa indiana, che invocava l’annullamento della pronuncia impugnata in quanto il dato quantitativo non poteva ritenersi determinante in assenza di comprovate condotte di cessione e spaccio

Era stato condannato, in sede di merito, per coltivazione domestica di piante di canapa indiana e detenzione di 85 grammi di marijuana. L’uomo, nel ricorrere per cassazione, eccepiva violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della detenzione della sostanza per uso personale. La coltivazione, a suo avviso, era solamente presupposta in quanto non erano state rinvenute piantine in crescita ovvero in essicazione “ma unicamente sostanza stupefacente che si può solo presumere sia oggetto di essicazione di una precedente coltivazione domestica”. Il dato quantitativo, inoltre, di per sé non poteva ritenersi determinante in assenza di comprovate condotte di cessione e spaccio.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 4666/2020 ha tuttavia ritenuto inammissibile il ricorso.

I Giudici Ermellini hanno ricordato il consolidato principio secondo il quale la coltivazione di piante destinate alla produzione di sostanze stupefacenti integra il reato di cui all’art. 28, DPR 309/90, a prescindere dalla finalità della condotta e dalla natura domestica o meno della coltivazione. Quel che conta, ai fini dell’integrazione del reato, è che la condotta rechi in sé un nucleo minimo di offensività, anche potenziale.

Il principio è stato recentemente ribadito anche dalle Sezioni Unite della stessa Corte, che hanno stabilito, con sentenza non ancora pubblicata, che “il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all’ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore”.

Nel caso in esame – chiariscono dal Palazzaccio – il ricorso “non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato”.

Quest’ultimo aveva evidenziato, per escludere l’uso personale delle sostanze, il numero di piante coltivato (una parte era già stata asportata e trasferita altrove), l’apprestamento di strumenti professionali (serre; fertilizzante; sistema di ventilazione); il quantitativo di stupefacente prodotto e già predisposto (85 grammi da cui si possono trarre circa 270 dosi), la presenza di strumenti di confezionamento (sacchetti in plastica), tutti elementi ritenuti indicativi della finalità di commercio della condotta”.

La redazione giuridica

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