Quando, acquistare farmaci dopanti può integrare il reato di ricettazione? I giudici della Cassazione hanno risposto a questa domanda chiarendo anche i termini della rilevanza penale di tale condotta in relazione al connesso reato di commercio illegale
Un atleta era stato rinviato a giudizio con l’accusa di ricettazione, per aver ricevuto farmaci anabolizzanti provenienti da commercio illegale (ai sensi dell’art. 9, comma 7 della L. 376 del 2000).
All’esito del giudizio di primo grado l’atleta veniva condannato alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 100 di multa; sentenza poi, confermata anche in appello.
Decideva pertanto, di proporre ricorso per Cassazione.
In particolare, la difesa lamentava l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale (o di altre norme giuridiche), nella parte in cui era stato ravvisato il reato di ricettazione, pur in assenza di un “profitto di natura patrimoniale”.
Tale decisione sarebbe stata anche contraria all’insegnamento giurisprudenziale attualmente esistente in materia, secondo il quale il reato di ricettazione è configurabile ogniqualvolta il soggetto agente consegua una qualche utilità patrimoniale, essendo, invece, esclusa negli altri casi.
La ricettazione e il profitto patrimoniale
Non è così per i giudici della Cassazione a detta dei quali, il reato è stato commesso dall’atleta e come!
Ma v’è di più. “La dedotta segnalazione circa la sussistenza di un eventuale conflitto giurisprudenziale in materia appare fuorviante oltre che suggestiva, con riferimento al caso di specie”.
La questione, infatti, è stata di recente risolta con la sentenza n. 15689/2016, ove si legge che il reato di ricettazione è configurabile ogniqualvolta il soggetto agente consegua una qualche utilità, anche moralmente (per la generalità dei consociati) negativa o priva di significato.
In questi casi, può dirsi comunque conseguito un arricchimento patrimoniale, anche indiretto, idoneo a configurare il profitto illecito della ricettazione.
Ma a prescindere da tale considerazione, per quel che rileva nel caso in esame, il profitto era stato comunque raggiunto identificandosi con il perseguimento di una utilità sportiva, pure se non professionistica.
Il ricorrente, infatti, assumeva i farmaci per migliorare le proprie prestazioni sportive, che pacificamente configura l’ipotesi di reato contestata.
Il concorso tra il reato di ricettazione e le ipotesi di reato di commercio vietato di sostanze dopanti
Quanto, poi, al problema del concorso tra il reato di ricettazione e le ipotesi di reato previste dalla L. n. 376 del 2000, art. 9, esso è stato, in parte, risolto dalle Sezioni Unite, le quali hanno pronunciato il seguente principio di diritto: il reato di commercio di sostanze dopanti attraverso canali diversi da farmacie e dispensari autorizzati (L. 14 dicembre 2000, n. 376, art. 9, comma 7) può concorrere con il reato di ricettazione (art. 648 c.p.), in considerazione della diversità strutturale delle due fattispecie – essendo il reato previsto dalla legge speciale integrabile anche con condotte acquisitive non ricollegabili ad un delitto – e della non omogeneità del bene giuridico protetto, poiché la ricettazione è posta a tutela di un interesse di natura patrimoniale, mentre il reato di commercio abusivo di sostanze dopanti è finalizzato alla tutela della salute di coloro che partecipano alle manifestazioni sportive (Sez. U, Sentenza n. 3087 del 29/11/2005; Sez. 2, n. 12744 del 11/03/2010).
Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e confermata la sentenza impugnata.
La redazione giuridica
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