In base alla giurisprudenza della Corte di Cassazione se il comodatario decide di affrontare spese di manutenzione per l’immobile lo fa nel suo esclusivo interesse e non può pretendere il rimborso dal proprietario

Il Tribunale di Benevento, con una recente pronuncia, ha chiarito alcuni aspetti relativi al comodato d’uso avente ad oggetto un bene immobile. Nello specifico, le precisazioni riguardano il rimborso dei lavori di miglioria effettuati sull’immobile dal comodatario e la possibilità da parte del proprietario di chiedere il risarcimento del danno nel caso in cui tali lavori si rivelino invece dannosi per l’immobile stesso.

Nel caso in questione i comodatari avevano intentato un’azione civile nei confronti del proprietario per ottenere il rimborso dei “costi sostenuti per i lavori eseguiti all’interno dell’immobile, integranti, a loro dire, vere e proprie migliorie”. Il proprietario, a sua volta, ribaltava tali considerazioni sostenendo come i lavori eseguiti non solo non erano stati autorizzati ma anziché apportare migliorie avevano determinato un aggravamento delle condizioni dell’edificio in quanto non erano stati eseguiti a regola d’arte. Di qui la richiesta di risarcimento del danno subito quantificato “nella misura dei costi per il completamento delle opere e l’eliminazione dei vizi”.

Il Tribunale, con la sentenza n. 1713 del 01 luglio 2016, ha evidenziato come i comodatari non avessero provato che le opere realizzate all’interno dell’immobile fossero state autorizzate dal proprietario; peraltro non era stato provato neppure il carattere di necessità e di urgenza di tali lavori. La consulenza tecnica effettuata, inoltre, aveva fatto emergere l’incompletezza di molti degli interventi realizzati, oltrechè la loro mancata esecuzione a regola d’arte.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 7923/1992), stabilisce in tal senso che “al comodatario non sono rimborsabili le spese straordinarie non necessarie ed urgenti, anche se comportino miglioramenti”; in coerenza con tali disposizioni gli Ermellini hanno inoltre ribadito (sentenza n. 1216/2012) che qualora il comodatario debba affrontare spese di manutenzione al fine di utilizzare la cosa “può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante”.

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