Il reato, depenalizzato nel 1999, prevede comunque sanzioni pecuniarie per chi pronuncia parole oltraggiose contro la divinità. E le ammende sono sempre più frequenti anche nei regolamenti comunali

Nel nostro ordinamento la pronuncia di bestemmie è stato per lungo tempo un reato penale. Il decreto legge n. 55 del 1999 ha, tuttavia, previsto, all’articolo 57, la depenalizzazione di tale fattispecie. La bestemmia è stata quindi riallocata tra gli illeciti amministrativi. L’articolo 724 del codice penale prevede, infatti, che “chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la divinità è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantuno euro a trecentonove euro”. Si tratta di una disposizione volta a garantire il rispetto delle regole civili nell’ambito della società organizzata. L’illecito amministrativo, pur condividendo alcuni profili strutturali con il reato penale, se ne discosta significativamente per il ridotto disvalore giuridico e la conseguente inferiore entità della pena.

Si è molto discusso negli ultimi anni circa la possibilità di ritenere la sanzione applicabile nel caso in cui la bestemmia venga ‘pronunciata’ tramite i moderni mezzi di comunicazione. Il dibattito, in particolare, si è incentrato sui social network con il proliferare di pagine caratterizzate da contenuti oltraggiosi (testi, immagini, file multimediali) per il sentimento religioso. Tenuto conto che la giurisprudenza consolidata considera i “social network” luoghi pubblici, la condotta di chi bestemmia per via telematica, potrebbe quindi configurare, anche in questo caso, l’ipotesi di illecito amministrativo.

Alla normativa nazionale sia affiancano poi con sempre maggiore frequenza, anche le ordinanze dei Comuni, che prevedono sanzioni per quella che viene considerata un’abitudine di cattivo gusto e poco rispettosa. Tra gli ultimi in ordine di tempo, ad esempio, la municipalità di Trieste, nel rivedere il vecchio documento comunale, risalente al 1926, ha annoverato la bestemmia tra i comportamenti punibili, al fianco di chiedere elemosina fumare o bere alcol nei giardini pubblici, andare a prostitute, bivaccare o sdraiarsi su marciapiedi o panchine. Tali modifiche sono state recepite nella bozza del nuovo regolamento della polizia urbana, in cui si prevede che chi viene sorpreso a bestemmiare “o proferire turpiloquio” all’aperto rischia fino a 450 euro di multa.

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