La compatibilità delle lesioni fisiche contestata dall’Assicurazione viene confermata dai testimoni oculari, dal verbale di ricovero e dalla Consulenza Tecnica d’Ufficio (Tribunale di Cosenza, Sez. II, Sentenza n. 806/2021 del 10/04/2021 – RG n. 2181/2017)

L’attore, mentre era sul cassone dell’autocarro Fiat Iveco intento a sistemare la legna appena caricata, a causa della condotta di guida imprudente del conducente perdeva l’equilibrio, cadeva dal cassone e precipitava nella scarpata sottostante subendo gravi lesioni.

Cita a giudizio il proprietario/conducente del mezzo e la Compagnia assicuratrice onde vederne accertata la responsabilità e il conseguente diritto al risarcimento dei danni.

Si costituisce in giudizio l’Assicurazione eccependo il difetto di legittimazione passiva e la mancanza di prova.

La causa viene istruita attraverso l’espletamento di prove testimoniali e CTU Medico-Legale.

La compagnia assicuratrice solleva dubbi sulla verificazione del sinistro e deduce:

a) che nell’immediatezza del fatto, il danneggiato riferiva ai sanitari del Pronto Soccorso e ai medici dell’Ospedale all’atto del ricovero di aver riportato lesioni a causa di una caduta accidentale;

b) che le indagini private condotte dall’investigatore a tal fine nominato avevano evidenziato delle anomalie nelle lesioni riportate dall’attore, posto che la scarpata in cui il medesimo dichiarava di essere caduto era caratterizzata dalla presenza di alberi e pietrisco appuntito, sicché l’attore avrebbe dovuto riportare anche ecchimosi o ferite lacero contuse, mai refertate, tuttavia, dai sanitari che lo ebbero in cura.

Invece, l’’istruttoria ha confermato la versione dei fatti offerta dall’attore.

I testi escussi, presenti sul luogo del sinistro in quanto impegnati in attività di ricerca di funghi, hanno offerto versioni sovrapponibili del fatto nei suoi aspetti essenziali, confermando di aver visto l’attore a bordo del cassone del camion e di avere, altresì, assistito alla caduta a seguito della ripartenza repentina del mezzo.

Inoltre gli stessi testi, nell’immediatezza prestavano soccorso all’attore precipitato nella scarpata e constatavano le lesioni alla gamba destra, ma anche le escoriazioni sul viso e sulle braccia.

Altro teste, che pur non avendo assistito alla caduta dell’attore, ha prestato soccorso e ha chiamato l’ambulanza, ha dichiarato di avere visto le lesioni alla gamba e le varie escoriazioni sul corpo del danneggiato.

All’atto del ricovero, il Medico sottoscriveva a distanza di poche ore dall’ingresso del paziente, “verbale di rettifica anamnesi del paziente”, ammettendo di avere, per mera svista, riportato in cartella clinica il riferimento ad una caduta accidentale in campagna, avendo, invece, il paziente sin da subito riferito di caduta da automezzo mentre si trovava in montagna durante il lavoro.

Tale circostanza viene ritenuta assolutamente dirimente dal Tribunale, considerato che il Medico non avrebbe operato una simile rettifica se non fosse, evidentemente, incorso in mero refuso nella compilazione del verbale di accesso in Pronto Soccorso e nessun rilievo, ai fini indicati, può avere la mancanza dei formalismi evidenziati da parte convenuta nella redazione del verbale di rettifica.

Inoltre, la compatibilità delle lesioni fisiche con la dinamica del sinistro e anche con lo stato dei luoghi e con le caratteristiche e l’altezza del camion, è stata affermata dal CTU, con valutazione basata su solide argomentazioni scientifiche e su un’attenta disamina delle condizioni del paziente e della documentazione in atti.

A fronte di ciò, non hanno nessuna rilevanza le conclusioni del perito investigatore dell’assicurazione basate su constatazioni empiriche: difatti la presenza di ferite ed ecchimosi è stata confermata sia dai testimoni, sia dal verbale di ricovero ospedaliero.

Ciò posto risulta acclarata la responsabilità del conducente del camion nella verificazione delle lesioni dell’attore.

La pretesa risarcitoria dell’attore è stata quantificata in euro 186.320,00, comprensiva di danno da invalidità permanente, danno da inabilità temporanea assoluta e parziale, danno morale, spese mediche, danno da incapacità lavorativa specifica, con personalizzazione massima consentita dalle tabelle di Milano.

Il CTU ha accertato “frattura scomposta ed esposta, bifocale, del terzo medio e del terzo distale della diafisi tibiale destra, lesioni ossee trattate chirurgicamente mediante applicazione di osteosintesi metallici [chiodo endomidollare bloccato con vite metallica] con decorso clinico complicato, osteosintesi metallici poi rimossi sempre chirurgicamente. contusioni ed escoriazioni plurime, con postumi invalidanti permanenti nella misura del 14%, costituenti danno biologico, in quanto oramai inemendabili e comportanti perdita della piena efficienza psico –somatica…(..).. a seguito, infatti, dei due interventi chirurgici resisi poi necessari oltreché non procrastinabili al fine di ridurre le fratture ossee della tibia, si verificava una riduzione dei movimenti dell’articolazione tibio -tarsica (di circa 2/3 rispetto alla normalità)….(..).. riscontrabili segni clinici di una chiara ipomiotrofia – di circa due centimetri – a carico della muscolatura della coscia e della gamba destra rispetto ai corrispondenti distretti anatomici dell’arto inferiore controlaterale, oltre alla presenza di chiazze discromiche evidenti a carico del terzo medio ed inferiore della gamba destra”.

Riguardo il periodo di inabilità, il Consulente ha accertato: assoluta di 14 gg; parziale al 75% per 40 gg; parziale al 50% per 40 gg e parziale al 25% per ulteriori 40 gg.

Per la monetizzazione del danno biologico vengono utilizzate le Tabelle milanesi addivenendosi all’importo di euro 29.789,00 per il danno biologico da inabilità permanente; ed euro 1.386,00 per invalidità temporanea totale, per un totale di euro 37.115,00.

In considerazione della lunga convalescenza dell’attore e dei due interventi chirurgici cui è stato sottoposto, il Tribunale ritiene congruo personalizzare il danno innalzandolo ad euro 42.000,00.

Respinto, invece, il danno morale.

Tale voce di danno, ricorda il Tribunale, non può automaticamente individuarsi in una frazione del danno biologico e deve essere allegato e provato dall’attore nella sua ontologica esistenza anche quando derivante da fatto astrattamente costituente reato, non potendosi ammettere l’esistenza di un danno in re ipsa.

Ebbene, solo in comparsa conclusione l’attore ha svolto una specificazione del danno morale, tuttavia tardiva.

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e le spese di CTU vengono poste a carico solidali delle parti convenute.

In conclusione, il Tribunale di Cosenza dichiara la responsabilità dei convenuti nella causazione del sinistro del 4.10.2013; condanna gli stessi in solido al pagamento della somma di euro 42.000,00 , a titolo di danno non patrimoniale sofferto, oltre interessi, nonché al pagamento della somma di euro 557,61 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria e interessi.

Condanna altresì le parti convenute in solido alla rifusione delle spese di lite quantificate in euro 4.762,60 e al pagamento delle spese di CTU Medico-legale.

Avv. Emanuela Foligno

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