Compensazione spese nel giudizio tributario, necessario motivare caso per caso

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Anche nel giudizio tributario, la compensazione spese può essere concessa solo se le “gravi ed eccezionali ragioni” che la giustificano sono chiaramente motivate e riferite a specifiche circostanze della controversia (Corte di Cassazione, V – Tributaria civile, ordinanza 11 ottobre 2025, n. 27220).

Il caso

L’Autoscuola ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale per la Campania il 28 giugno 2022, n. 5009/10/2022, per l’omesso versamento della TARES/TARI relativa alle annualità 2013 e 2014, per l’importo complessivo di Euro 4.575,53, da parte della concessionaria del servizio di accertamento e riscossione per conto del Comune, ha accolto l’appello proposto, con compensazione delle spese giudiziali.

La Concessionaria della riscossione si rivolge alla Corte di Cassazione lamentando la compensazione delle spese giudiziali, nonostante l’accoglimento dell’appello con motivazione assolutamente apparente, omettendo di esporre il percorso logico ed argomentativo che ha condotto a tale regolamentazione delle spese giudiziali e comunque per essere stata disposta nonostante l’accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente, con la motivazione della “complessità della vicenda”, la quale è insufficiente a costituirne idonea giustificazione.

Le doglianze sono fondate e la S.C. accoglie il ricorso.

La compensazione delle spese giudiziali

Anche nel giudizio tributario, le “gravi ed eccezionali ragioni”, che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese giudiziali, devono essere esplicitamente motivate e devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, come la condotta processuale della parte soccombente nell’agire e resistere in giudizio, nonché l’incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l’applicazione del criterio generale della soccombenza.

Come noto, è consentita la compensazione, in tutto o in parte, delle spese del giudizio tributario “soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”.

Per giurisprudenza costante, in tema di spese giudiziali, ai sensi dell’art 92 cpc, nella formulazione vigente ratione temporis, le
“gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo.

Casi eccezionali per la compensazione delle spese di lite

Ad ogni modo, è stato espressamente precisato, come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e dalla sentenza depositata dalla Corte Costituzionale il 19 aprile 2018, n. 77, che la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, secondo comma, c.p.c.

Nel caso concreto il Giudice di appello non si è attenuto a tali criteri, avendo disposto la compensazione delle spese giudiziali, con motivazione meramente apparente, sulla base di una equivoca e generica “complessità della vicenda”, che non è stata esplicitata con riferimento alla questione scrutinata nel merito e posta a base dell’accoglimento del gravame

Gli Ermellini cassano la sentenza (nei limiti della statuizione sulla regolamentazione delle spese giudiziali) con rinvio alla Corte di secondo grado della Campania.

Avv. Emanuela Foligno

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