L’accordo tra professionista e cliente per il pagamento dei compensi professionali non spiega alcun effetto nei confronti del terzo soccombente in giudizio

La vicenda

L’avvocato aveva agito in giudizio davanti al Giudice di pace di Imola, al fine di ottenere la liquidazione dei compensi per l’attività di difensore d’ufficio svolta in favore del convenuto, nell’ambito di un procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Bologna.

Il difensore aveva chiesto che le spese del giudizio fossero liquidate in base all’accordo intervenuto con il proprio cliente e quindi nella misura di Euro 1.400,00, oltre accessori.

All’esito del giudizio di primo grado, l’adito Giudice di Pace liquidava a tale titolo, soltanto la somma di 600 euro.

Il giudice dell’appello confermava tale decisione affermando che “l’accordo tra professionista e cliente deve applicarsi solo allorché il giudice debba liquidare il compenso a carico del cliente stesso, non a carico di un soggetto terzo estraneo all’accordo in questione, nei confronti del quale l’accordo stesso non spiega alcun effetto. Altrimenti si perverrebbe alla circostanza paradossale che, salvo il controllo di non necessità e superfluità ex art. 92 c.p.c., da parte del giudice, la parte soccombente in contenzioso giudiziale si troverebbe a rifondere a titolo di spese una somma variabile in funzione di un preventivo accordo al quale è rimasta estranea“.

Il ricorso per Cassazione

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’avvocato, sostenendo che le spese del processo devono esser liquidate in base all’accordo concluso tra la parte vittoriosa ed il proprio difensore, stante l’abrogazione delle tariffe professionali e alla luce del D.M. n. 140 del 2012, art. 9, che ammette la possibilità, negata nel sistema delle tariffe, di pattuizioni derogatorie degli importi minimi e massimi previsti dalla tariffa. La tabella dei compensi di cui al D.M. n. 140 del 2012, ha infatti – a giudizio del ricorrente – valenza meramente orientativa e, in ogni caso, è superata da eventuali accordi tra la parte vittoriosa ed il proprio difensore.

Una diversa interpretazione sarebbe da ostacolo per il libero dispiegamento della concorrenza, pregiudicando le ragioni del cliente vittorioso, tenuto comunque a corrispondere al proprio difensore il compenso pattuito, anche se superiore a quanto liquidato dal giudice della causa. Ed infine, la condanna alle spese della parte soccombente avrebbe natura risarcitoria e dovrebbe comprendere l’intero costo sostenuto per il processo, fatto salvo solo il potere di escludere gli esborsi eccessivi o superflui.

Ma il motivo non è stato accolto. Nel caso di specie la liquidazione impugnata era stata effettuata nel vigore del D.M. n. 140 del 2012.

«Tale decreto – hanno osservato i giudici della Seconda Sezione Civile della Cassazione (ordinanza n. 31192/2019)- è stato emanato (in attuazione del D.L. n. 1 del 2012, convertito con L. n. 27 del 2012) allo scopo di favorire la liberalizzazione della concorrenza e del mercato ed è quindi volto principalmente a disciplinare la misura dei compensi nei rapporti tra il difensore ed il cliente.

Difatti, l’abolizione dei limiti massimi e minimi previsti dal sistema tariffario (e delle stesse tariffe) aveva inteso riservare alle parti il potere di liberamente pattuire il compenso per l’incarico professionale (Cass. 21487/2018; Cass. 1018/2018) e di incentivare la concorrenza tra i professionisti, ostacolata in passato dall’inderogabilità dei minimi tariffari».

La giurisprudenza ha chiarito che l’intervento del giudice, previsto dal D.M. n. 140 del 2012, art. 1, comma 1, incide sulla disciplina del rapporto professionale ma non sulla pronuncia relativa alle spese processuali, integralmente disciplinate dall’art. 91 c.p.c. (Cass. 21487/2018; Cass. 1018/2018).

Non rileva il principio per cui i costi del processo non possono gravare sulla parte vittoriosa, che andrebbe ristorata di tutti gli esborsi sostenuti per agire o resistere in giudizio.

Qualora la liquidazione dei compensi sia rimessa al giudice, l’importo spettante al difensore nei rapporti con il cliente deve essere determinato indipendentemente dalle statuizioni contenute nel provvedimento che ha definito la causa cui si riferiscono le spese, venendo in considerazione l’importanza dell’opera prestata, la quantità di lavoro svolto dal professionista e il valore economico dell’attività in relazione al risultato prefissatosi dal cliente (Cass. 5953/2011; Cass. 1264/1999; Cass. 11065/1994; Cass. 11448/1992).

Il difensore della parte vittoriosa ha perciò titolo per ottenere dal cliente somme maggiori di quelle poste in sentenza a carico del soccombente, per ragioni diverse da quelle considerate dal giudice della causa in cui sia stato svolto il patrocinio.

Analogamente, la giurisprudenza ha stabilito che anche nel vigore della nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense (L. n. 247 del 2012), la misura del compenso prescinde dalle statuizioni del giudice contenute nella sentenza di condanna, in ragione del diverso fondamento dell’obbligo di pagamento degli onorari, che riposa, per il cliente, nel contratto di prestazione d’opera, cui è estraneo il soccombente (Cass. 25992/2018).

La decisione

Inoltre per i giudici della Suprema Corte (ordinaza n. 31192/2019) è da escludersi che l’aggravio delle spese processuali risponda a finalità risarcitorie: “la parte soccombente è [infatti] tenuta a sostenere solo i costi effettivi del processo sulla base del principio di mera causalità sempre che essi – secondo una valutazione rimessa al giudice investito della causa – non siano eccessivamente onerosi o superflui. La relativa statuizione prescinde – difatti – dall’apprezzamento dei requisiti soggettivi dell’illecito, che vengono in considerazione ai sensi dell’art. 96 c.p.c., commi 1 e 2, per il risarcimento del danno (cumulabile alla condanna alle spese), per responsabilità processuale aggravata, qualora la parte abbia agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave“.

Per tutte queste ragioni il ricorso è stato rigettato e confermata in via definitiva la pronuncia della Corte di merito.

La redazione giuridica

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