Valore della causa o valore realizzato con la transazione? Questo è il problema. La Corte di Cassazione ha chiarito che ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all’avvocato rileva soltanto l’oggetto della domanda considerata al momento iniziale della lite e non anche la somma realizzata dal cliente a seguito di transazione
La vicenda
Un avvocato aveva agito in giudizio, deducendo di aver difeso il cliente in una causa definita con una transazione tra le parti. Chiedeva, dunque, ad entrambe, in forza dell’art. 68 dell’allora vigente legge professionale, il pagamento della somma di Euro 3.492,51, di cui Euro 1.131,00 per diritti, Euro 2.220,00 per onorari e Euro 1.411,51 per spese vive.
All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Bologna riconosceva all’avvocato la minore somma di Euro 1.540,00, con compensazione delle spese di lite, affermando che il valore della causa doveva determinarsi sulla base alla somma oggetto di transazione, non sul maggior valore oggetto della domanda, come pretendeva il professionista. La Corte d’appello di Bologna confermava la decisione.
Il ricorso per Cassazione
Per la cassazione della sentenza l’avvocato ha proposto ricorso, lamentando, tra gli altri motivi, l’erronea applicazione dell’art. 6, comma 2, della tariffa professionale di cui al D.M. n. 127 del 2004 e degli artt. 10 e 14 c.p.c..
Ad avviso del ricorrente, ai fini della liquidazione degli onorari nei confronti del proprio cliente, lo scaglione doveva essere determinato in base alla domanda proposta nel giudizio, poi definito con la transazione.
Il tribunale, erroneamente, aveva, invece, liquidato il dovuto sulla base del valore realizzato dal cliente con la transazione. Ciò aveva comportato la liquidazione in base allo scaglione per le cause di valore fino a Euro 5.200,00, anziché quello superiore, per le cause da Euro 5.200,00 fino a Euro 25.900,00.
La Seconda Sezione Civile della Cassazione (sentenza n. 27789/2019) ha accolto il motivo perché fondato.
A norma dell’art. 6, comma 2, della tariffa professionale approvata con il D.M. 8 aprile 2004, n. 127 “nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, può aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamento diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile“.
Tale norma trova, tuttavia, applicazione solo in riferimento alle cause per le quali si proceda alla determinazione presuntiva del valore, in base a parametri legali, e non pure allorquando il valore della causa sia stato in concreto dichiarato, dovendosi, in tale situazione, utilizzare il disposto dell’art. 10 c.p.c., senza necessità di motivare in ordine alla mancata adozione di un diverso criterio (Cass., S.U. n. 5615/1998; Cass. n. 8660/2010; n. 19098/2014; n. 25893/2016).
Liquidazione dei compensi in caso di transazione
Con specifico riferimento alle ipotesi di controversie definite a seguito di transazione fra le parti, la Cassazione ha, da tempo, affermato che il valore della causa, ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all’avvocato nei confronti del cliente, si determina, in base alle norme del codice di procedura civile, avendo riguardo soltanto all’oggetto della domanda, considerata al momento iniziale della lite, per cui nessuna rilevanza può attribuirsi alla somma concretamente liquidata dal giudice in sentenza, ovvero realizzata dal cliente a seguito di transazione (Cass. n. 2017/1666; 3496/75).
In quest’ottica, il compito del giudice di merito è quello di verificare l’attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare tenuto conto delle peculiarità del caso specifico e stabilire se l’importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato rispetto all’effettivo valore della controversia. (Cass. n. 13229/2010; n. 18507/2018).
Nella fattispecie di causa, il valore della controversia era stato oggetto di specifica dichiarazione, avendo l’attore agito per la condanna al pagamento di una somma determinata nel quantum.
La corte d’appello, in contrasto con detti principi e con il disposto dell’art. 10 c.p.c., secondo cui “il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti”, nonché con il disposto dell’art. 14 c.p.c. (ai cui sensi “nelle cause relative a somme di denaro o a beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall’attore…”), aveva determinato il valore della causa prendendo come riferimento la “somma emergente dalla transazione, invece di quella superiore oggetto della domanda, senza neppure minimamente accennare a una ipotesi di ingiustificata esagerazione della pretesa da parte del difensore”.
Per tutte queste ragioni la Cassazione ha accolto la censura del professionista e la pronuncia è stata cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna, anche per le spese.
La redazione giuridica
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L’onere della prova di aver pagato l’avvocato lo ha lei se non può provare il pagamento in contanti non può fare nulla