La responsabilità del comune derivava non tanto dal fatto di non aver segnalato la presenza della transenna, quanto piuttosto nel non averla resa maggiormente visibile anche ai veicoli transitanti nella corsia opposta a quella chiusa al traffico

La vicenda

La vittima era un minore. Mentre percorreva una via cittadina, alla guida del suo ciclomotore improvvisamente impattava contro una transenna che si trovava sul margine destro della strada, non segnalata e non avvistabile, anche a causa della ridotta visibilità per la scarsa illuminazione.

A causa dell’impatto, il ragazzo riportava lesioni personali per il cui risarcimento, i genitori agirono dinanzi al Tribunale di Cosenza.

All’esito dell’istruttoria di primo grado, fu dichiarato il Comune convenuto, unico responsabile del sinistro e per l’effetto, fu accolta l’istanza risarcitoria.

Nel 2011 si concluse anche il giudizio di secondo grado. La corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarò il danneggiato, nel frattempo divenuto maggiorenne, responsabile dell’incidente nella misura del 50% e condannò l’ente al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 7.844,50, oltre rivalutazioni e interessi legali a titolo di risarcimento del danno alla persona, nonché € 13.785,50, a titolo di spese mediche.

La sentenza è stata cassata con rinvio dai giudici della Terza Sezione Civile della Cassazione (sentenza n. 18599/2019), per contraddittorietà della motivazione.

Dall’istruttoria espletata era emerso che: 1) il fatto si fosse verificato in ora notturna (poco dopo la mezzanotte), all’uscita di un tratto di strada che curvava a sinistra; 2) la strada fosse scarsamente illuminata; 3) la corsia di destra percorsa dal ciclomotore era ingombrata, sul lato destro, da auto in sosta (era in corso una festa rionale), che ostruivano parzialmente la sede stradale e costringevano i conducenti a spostarsi verso il centro della carreggiata; 4) la transenna occupava per intero la corsia di sinistra, opposta a quella percorsa dal motociclo, dal margine destro della strada alla linea di mezzeria; 5) data la scarsità di luce e tenuto conto del colore della transenna metallica e dell’assenza di accorgimenti che la rendessero maggiorente visibile (nastro colorato, segnali, etc.), l’ostacolo non era facilmente avvistabile.

Il giudizio (cotraddittorio) della Corte d’appello

Per i giudici della corte territoriale la responsabilità del comune derivava “non tanto dalla mancata segnalazione dell’ostruzione .., quanto piuttosto, nel non aver reso maggiormente visibile l’ostacolo anche per i veicoli transitanti nella corsia opposta a quella chiusa al traffico, attraverso idonei accorgimenti volti a superare le obiettive difficoltà di avvistamento della barriera metallica, accentuati dalle condizioni di scarsa illuminazione della strada. Nelle condizioni descritte, era infatti, prevedibile l’evenienza che anche veicoli transitanti nella corsia opposta a quella ostruita potessero spingersi fino alla mezzeria e andare a collidere contro l’ostacolo fisso”.

Eppure, con motivazione del tutto contraddittoria, era stata poi dichiarata la corresponsabilità della vittima per “non aver rigorosamente osservato la destra e per aver tenuto una condotta di guida non consona alle concrete condizioni della strada, perciò, inidonea a consentirgli l’arresto del veicolo davanti all’ostacolo fisso paratosi dinanzi”.

La decisione

Tanto è bastato ai giudici della Suprema Corte per accogliere il ricorso del danneggiato e cassare con rinvio la decisione impugnata. Spetterà, ora alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, procedere ad una nuova valutazione del fatto.

La redazione giuridica

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