Compenso al professionista: la parcella è il parametro di riferimento

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La parcella del professionista deve essere utilizzata quale parametro di riferimento per la determinazione del suo compenso. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7566/2019

Nel 2013, la Corte d’appello di Potenza aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso su ricorso di un professionista avverso un Consorzio, per il pagamento del compenso professionale dovuto per l’elaborazione di un progetto relativo all’acquisizione e sistemazione di aree negli agglomerati industriali di Potenza.
La corte territoriale, pur rilevando che il “riconoscimento dell’utilità” dell’opera, da parte della P.A., era avvenuto in modo del tutto incontrovertibile, aveva ritenuto che il ricorrente professionista, non avesse fornito alcuna prova della sua “diminuzione patrimoniale”, non potendo assumere come parametro per la determinazione del relativo compenso le tariffe professionali, ancorché vistate dall’ordine competente.
Di qui il rigetto della sua domanda, per non aver assolto in alcun modo all’onere di provare il proprio credito.

Il ricorso per Cassazione

Seguiva il ricorso per Cassazione, per violazione delle norme in materia di utilizzo delle tariffe professionali come parametro di valutazione per determinare l’indennizzo spettante al professionista.
Ebbene, i giudici della Suprema Corte hanno chiarito che la statuizione della corte territoriale con la quale era stato respinto il ricorso del professionista, per non aver fornito alcuna prova (se non la propria parcella, vistata dall’ordine) relativa alla diminuzione patrimoniale subita per effetto dell’esecuzione della prestazione resa, non era conforme a diritto.
A tal proposito, è stato già detto che, qualora, per lo svolgimento di un’attività professionale, debba essere riconosciuto un indennizzo per arricchimento senza causa, ai sensi dell’art. 2041 c.c., la quantificazione dell’indennizzo, può essere effettuata utilizzando la tariffa professionale come parametro di valutazione, per desumere, in via generale, il risparmio conseguito dalla P.A. committente, rispetto alla spesa cui essa sarebbe andata incontro nel caso di incarico professionale contrattualmente valido (Cass. 19942/2011; 351/2017).

La decisione

Ebbene, nel caso in esame, in presenza del presupposto della riconosciuta utilità della prestazione, avrebbe dovuto utilizzare, come parametro utilizzabile ai fini dell’indennizzo ex art. 2041 c.c., la parcella vistata e depositata dal professionista.
«Non si tratta invero- aggiungono gli Ermellini – di liquidare il compenso del professionista secondo tariffa, quale corrispettivo di prestazioni effettuate sulla base di un contrato valido ed efficace, ma di utilizzare la parcella quale mero parametro di riferimento, non solo del risparmio della P.A., ma anche della perdita patrimoniale del professionista, requisito che va adeguato alla peculiarità della prestazione d’opera intellettuale».
Per questi motivi, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello per un nuovo esame di merito.

La redazione giuridica

 
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