La Prefettura di Udine aveva disposto nei confronti di un automobilista, la sospensione della patente (per due anni) per guida in stato di ebrezza
Contro tale ordinanza, il conducente del veicolo aveva presentato ricorso al Giudice di Pace, adducendo che, a causa delle patologie di cui soffriva, aveva assunto medicinali in grado di alterare la sua capacità di metabolizzare l’alcool e che, in ogni caso, il prelievo di sangue era stato eseguito in assenza del suo preventivo consenso.
In primo grado, l’opposizione era stata accolta e infatti, il Giudice di pace di Udine, aveva annullato l’impugnata ordinanza, stante l’assenza di espressa giustificazione da parte del Prefetto, dell’adozione del provvedimento di sospensione della patente, con riferimento alla sua specifica funzione cautelare.
La decisione, tuttavia, non era stata confermata in appello.
Il tema su cui si discute è il seguente: qual è la natura della sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza? Si tratta di un atto discrezionale o piuttosto, di un “atto dovuto?
Per i giudici della Cassazione, il Tribunale aveva fatto bene a confermare il provvedimento del Prefetto, facendo, in tal modo, applicazione del principio di diritto per cui “il provvedimento sospensivo della patente integra ex art. 223 C.d.S., comma 1, – un atto dovuto privo di discrezionalità” (così, da ultimo, Cass., sez. VI, n. 10983/2018).
Nè al riguardo, assumeva rilievo il richiamo, operato dal ricorrente, alla sentenza della Cassazione n. 21447/2010, che distingue tra sospensione della patente di guida di cui all’art. 186 C.d.S. e quella di cui all’art. 223 del medesimo codice, ove, la prima può conseguire a titolo di sanzione accessoria a seguito dell’accertamento del reato, la seconda ha, invece, carattere preventivo e natura cautelare, perché – secondo la citata pronuncia – la sospensione della patente di guida va sempre irrogata ove sia stato accertato – come nel caso di specie – un valore alcolemico superiore a 1.5 grammi per litro.
Per tali motivi il ricorso è stato rigettato, in via definitiva.
La redazione giuridica
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