Il comportamento imprudente del danneggiato in caso di caduta sulla strada

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Il Tribunale condanna il Comune a pagare il risarcimento per oltre 70mila euro. Successivamente la Corte d’Appello, invece, respinge la domanda della vittima. La Cassazione conferma perché c’è comportamento imprudente del danneggiato.

Il caso

La vittima chiama a giudizio il Comune di Salerno per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti a seguito di una caduta a causa di una buca presente sul manto stradale.

Il Tribunale accoglie la domanda della vittima, condanna il Comune al risarcimento del danno in misura pari ad 71.434 euro. La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza del 3/2/2021, in totale riforma della prima decisione, rigetta le domande della vittima che si rivolge alla Corte di Cassazione.

Il giudizio di Cassazione

Secondo la vittima la motivazione della sentenza di appello sarebbe illogica e contraddittoria, in quanto: a) ha ritenuto dimostrato dalla vittima “La riconducibilità eziologica dell’evento dannoso all’insidia denunciata) ha contestualmente (e inconciliabilmente) valutato di “ricondurre la caduta in via esclusiva al comportamento imprudente del danneggiato”, ritenendola “una causa di per sé sufficiente a determinare l’evento dannoso dedotto in giudizio, interrompendo così il nesso di causalità tra la res e il danno subito”.

Innanzitutto la Cassazione non ritiene che la decisione di appello sia incomprensibile o contraddittoria (Corte di Cassazione, III civile, 14 giugno 2024, n. 16667).

Non è contraddittoria l’affermazione per cui è risultata provata l’eziologia dell’evento (caduta a causa della buca esistente sul manto stradale) e la sua ritenuta responsabilità esclusiva, per imprudenza, con conseguente assoluzione del Comune dalla domanda ex art. 2051 c.c. La prima affermazione del Giudice d’appello si riferisce alla causalità materiale: è fuori discussione che la caduta della vittima sia stata causata dalla buca in questione e che egli abbia fornito la prova richiestagli dalla citata disposizione. Ma, a tal punto, sovviene l’onere della prova a carico del custode, che può andare esente da responsabilità ove dimostri il caso fortuito.

Gli Ermellini rammentano, poi, che quella compiuta dal Giudice di merito è valutazione di fatto ad egli riservata e costituisce un apprezzamento di fatto non censurabile in Cassazione.

L’esatta interpretazione dell’art. 2051 c.c.

  • a) la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del “caso fortuito”
  • b) il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d’un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima.
  • c) se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile.
  • d) se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i criteri elaborati dalla giurisprudenza.

La Corte salernitana ha correttamente applicato i principi giurisprudenziali perché prima ha accertato il nesso materiale tra la “buca” e il danno patito dal pedone, poi è arrivata ad addossare la esclusiva responsabilità del sinistro alla stessa vittima a causa del comportamento imprudente del danneggiato.

Il comportamento imprudente del danneggiato

Risulta infatti accertato che il tratto di strada percorso dal danneggiato aveva numerose irregolarità nell’asfalto, che la buca era di grosse dimensioni e che la caduta è avvenuta di giorno, in piena luce e in assenza di pioggia, quindi il danneggiato, “pur avvedendosi dello stato della strada e pur potendo evitarla o, quantomeno, aggirarla nel punto interessato dall’anomalia, ha comunque imprudentemente scelto di incamminarvisi, non adottando quella cautela che gli avrebbe permesso di evitare l’evento lesivo”.

Conclusivamente il ricorso viene rigettato con conferma della decisione di appello.

Avv. Emanuela Foligno

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