Grave infortunio del giardiniere e inoperatività della polizza assicurativa

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La vittima, mentre stava eseguendo in squadra con altri operatori l’abbattimento di un grosso albero di cedro sito nel giardino di un condominio, veniva colpito al volto e al torace dal tronco tagliato che, per errata valutazione del peso e quindi per insufficienti giri di corda, era precipitato al suolo.

Pertanto, unitamente alla madre e alla moglie, adiva il Tribunale di Como per ottenere la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniale e patrimoniale “differenziali”, non indennizzati dall’INAIL.

Il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, dichiarava la responsabilità solidale dei convenuti e li condannava a risarcire in solido alla vittima il danno complessivamente quantificato in 852.161,93 euro, nonché a risarcire il danno parentale patito dalla moglie e dalla madre per 85.000 euro ciascuna.

La garanzia assicurativa della vittima

Successivamente la Corte di Appello, interpellata solo ai fini della manleva assicurativa, invocata dal condominio affermava:

a) la garanzia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (del condominio committente dei lavori) è stata prestata in relazione all’attività di “esercente di azienda agricola, florovivaistica e di giardinaggio in genere che svolge la sua attività … e che occasionalmente esegue lavori di potatura ed abbattimento di piante anche con macchinari ed attrezzi agricoli in genere”.

b) La clausola “RIA terzi collaboratori”, attivata dal committente del lavoro, prevede che “sono considerati terzi, limitatamente al caso di morte o di lesioni gravi o gravissime, i titolari ed i prestatori di lavoro di imprese fornitrici e clienti che, in via occasionale, possono partecipare ad operazioni complementari all’attività oggetto dell’assicurazione. La garanzia è operante sempreché i danni siano conseguenti a fatti commessi dall’Assicurato o da un suo prestatore di lavoro del cui operato debba rispondere a norma dell’art. 2049 del Codice Civile”.

c) La ditta datrice di lavoro dell’infortunato, alla quale il condominio si era rivolto per l’abbattimento del cedro esistente nel giardino condominiale tramite la tecnica del free climbing, non possedendo egli né attrezzature idonee, né personale competente, non è qualificabile come fornitore, bensì come subappaltatore.

d) In ogni caso, quand’anche la ditta datrice di lavoro fosse da qualificare come forniture dell’assicurato (condominio), comunque alla prima era stata affidata l’opera di abbattimento del cedro, ossia quella che sarebbe dovuta essere l’oggetto principale dell’attività assicurata e non un’attività complementare prestata da un fornitore occasionale, come invece previsto nella clausola RIA, di estensione della garanzia a fornitori e a terzi.

L’inoperatività della polizza assicurativa sulla responsabilità civile

La Suprema Corte è chiamata a valutare il rimborso delle spese legali stabilito dalla polizza di RC di cui in parola e sulla negazione della operatività della polizza sulla responsabilità civile, senza considerare che “fornitore” sarebbe anche quel soggetto che fornisce un servizio, come è appunto il subappaltatore.

La Corte di Appello non ha riconosciuto il rimborso delle spese legali sostenendo che quella garanzia fosse accessoria a quella principale relativa alla responsabilità civile, sicché una volta esclusa l’operatività della garanzia principale, non sussisteva neppure quella accessoria.

Invece, il condominio, pagando apposito premio, si era assicurato nei confronti del rischio di dover sopportare spese per la sua difesa in giudizi aventi ad oggetto la sua responsabilità civile. Pertanto, pur essendo la polizza collegata alla responsabilità civile, prescindeva del tutto dall’esito del giudizio relativo alla “responsabilità”, considerato il rischio oggetto di quella specifica garanzia assicurativa pattuita con polizza separata, sia pure collegata alla prima.

Sul punto vi è stata omissione di pronunzia da parte della Corte di Appello (Cassazione Civile, sez. lav., 17/05/2024, n.13776).

Per quanto riguarda la inoperatività della polizza assicurativa sulla responsabilità civile, la censura è inammissibile, perché tende a sollecitare una diversa interpretazione delle clausole della polizza, attività riservata al Giudice di merito e interdetta in sede di legittimità. Ad ogni modo, la Corte di Appello ha correttamente interpretato le clausole della polizza assicurativa, giungendo ad escludere dalla tutela l’evento lesivo occorso al giardiniere.

Avv. Emanuela Foligno

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