Pedoni a bordo strada? Velocità al di sotto dei limiti di legge

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Il conducente di un veicolo che si avveda tempestivamente della presenza di un pedone sul margine della carreggiata deve diminuire la velocità anche al di sotto dei limiti di legge.

È questo un concetto oramai granitico della nostra letteratura giurisprudenziale di legittimità, dal 1993 ai giorni nostri. Al quale si rifà la Dott.ssa Rossella Filippi della X Sezione Civile del Tribunale di Milano, in combinato con il primo comma dell’art. 2054 del Codice Civile nella sentenza nr 13359 del 26 novembre 2015.
I genitori di un bambino di 10 anni convenivano innanzi il tribunale meneghino, il proprietario di un autoveicolo e la sua compagnia di assicurazione per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti dal loro figlio minore e da loro indirettamente, a seguito di un investimento pedonale.

Il 30 ottobre 2011, la notte di Halloween, attorno alle 20.40 il piccolo, assieme ad altri compagni, festeggiava la ricorrenza celtica per le strade del suo comune in provincia di Varese. I ragazzi erano intenti a farsi scherzi e scoppiare petardi nel tratto di strada sterrato, prospiciente la carreggiata. Procedevano in senso opposto di marcia rispetto ai veicoli quando, a seguito dello scoppio di un petardo, lo sfortunato minore si avvicinava al margine della carreggiata e veniva investito da un autoveicolo che sopraggiungeva, riportando gravissime lesioni.

Nella fase stragiudiziale la richiesta di risarcimento danni veniva respinta dalla compagnia, su una lettura, probabilmente superficiale e “conveniente” del rapporto redatto dalle autorità intervenute, che nella ricostruzione dei fatti asserivano che il piccolo in maniera improvvida e repentina invadeva la carreggiata di marcia del veicolo investitore. Invocando, di più, una corresponsabilità dei genitori per culpa in educando e vigilando, allorché avevano permesso che un bambino di 10 anni girasse da solo nella serata di Halloween in una strada ad alto scorrimento.
La ricostruzione dei fatti nel procedimento, ha permesso di verificare che la conducente del veicolo viaggiava ad una velocità contenuta entro i limiti imposti e non sostenuta come invece supponevano gli attori. Ciò nonostante, non è passato inosservata al giudice, la dichiarazione della convenuta circa il pre avvistamento del gruppo di ragazzi sulla strada. Si legge infatti nelle motivazioni:

La circostanza dedotta che il conducente avrebbe visto il bambino in prossimità della carreggiata, prima dell’impatto, non è affatto indifferente: se ciò è avvenuto, sopravvengono a carico suo quei comportamenti prudenziali che, se inattuati, sono per lui forieri di responsabilità, benché abbia condotto il veicolo a velocità moderata, nei limiti di legge.

Com’è noto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che il conducente di un veicolo che si avveda tempestivamente della presenza di un pedone sul margine della carreggiata deve diminuire la velocità anche al di sotto dei limiti di legge, in modo da essere in grado di arrestare la marcia del veicolo, qualora, giunto all’altezza del pedone medesimo, quest’ultimo improvvisamente attraversi la strada.
Come pure è, ormai, consolidato, il principio in forza del quale al conducente di un autoveicolo incombe l’obbligo di sorvegliare la strada nonché quello di moderare la velocità ed eventualmente fermarsi, non soltanto quando i pedoni sul suo percorso tardino a scansarsi, ma anche quando essi, fermi o in movimento sulla strada o ai margini della stessa, si trovino in procinto di attraversarla o facciano fondatamente prevedere che l’attraverseranno, mettendosi in una situazione di pericolo.

Ma, ancora più in particolare, s’è formata vasta giurisprudenza intorno a sinistri verificatisi all’uscita dalla scuola o in luoghi, comunque, affollati da bambini. A tal riguardo è stato affermato che il conducente deve prestare la massima attenzione alla guida e procedere con moltissima prudenza quando la platea stradale o i marciapiedi laterali sono occupati da bambini i quali, per la loro età ed inesperienza, sono naturalmente ed istintivamente imprudenti ed hanno movimenti e comportamenti improvvisi ed inconsulti, repentini ed imprevedibili, per cui, finché gli stessi non siano stati completamente superati o sorpassati, il conducente deve procedere con la massima cautela, riducendo particolarmente la velocità in modo da poter arrestare il veicolo agevolmente in ogni momento e bloccarlo repentinamente (ex multis Cass. civ. 524 del 2011 e cfr. Cass. pen. Sez. IV, 19.11.1993, n. 1494).

Dopo aver analizzato anche la condotta del minore, il Giudice conclude per un corresponsabilità nella causazione dell’evento nella misura del 70% a carico dell’investitrice e del 30% del minore che pure invadeva bruscamente e improvvisamente la carreggiata.

Il commento alla sentenza è senza ombra di dubbio positivo, non foss’altro perché a farne le spese più gravi è stato il povero bambino. Certo è che, lo scorso giugno, ci trovavamo a discutere una sentenza della Cassazione di segno opposto. Gli ermellini, in quella circostanza (12595/2015 clicca qui per leggere quel commento) scagionavano l’automobilista per il solo fatto che la sua velocità era moderata ed entro i limiti. Condannavano invece la responsabilità del pedone che si pose quale ostacolo imprevisto ed imprevedibile per l’automobilista.
La realtà dei fatti è che non esiste un criterio univoco per giudicare i fatti, ma bisogna calare norme e regole di comportamento nel caso di specie, ciascuno diverso dall’altro.
Di seguito il testo integrale della pronuncia.

Umberto Coccia

LEGGI LA SENTENZA INTEGRALE  IN PDF

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