Condanna alle spese: il criterio della soccombenza vale anche per l’ATP….solo se inammissibile

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Tribunale di Verona, III Sez. Civile, 30 dicembre 2015

Ai sensi dell’art. 91 c.p.c., il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa [disp. att. 75, 151.2, 125].

Il regolamento delle spese di lite è consequenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio, potendo, perciò, la condanna al relativo pagamento legittimamente essere emessa a carico della parte soccombente ed ex art. 91 c.p.c., anche d’ufficio, pur se difetti una esplicita richiesta in tal senso dalla parte vittoriosa (Cass. Civ. sentenza n° 42/2012).

Il problema del fondamento della condanna alle spese giudiziali ha sempre affaticato la mente degli studiosi. Generalmente, si parte dalla osservazione che l’agire o il resistere in giudizio costituisca esplicazione di una facoltà o anche di un diritto e che, pertanto, non possa giuridicamente considerarsi fonte di responsabilità risarcitoria, neppure quando la parte risulti soccombente. Tuttavia, l’esigenza di adire il Giudice non deve nuocere chi ha ragione, che deve essere tenuto incolume dal carico delle spese giudiziali, altrimenti il suo diritto non uscirebbe illeso dal processo ma decurtato delle somme corrisposte per sostenere l’onere processuale.

Per questo motivo si ricorre al criterio oggettivo della soccombenza, a prescindere da qualsiasi nesso alla responsabilità della parte e al suo atteggiamento psicologico ma semplicemente come soluzione necessitata e basata sul buon senso (Bosco).

Ebbene, di recente il Tribunale di Verona, III Sez. Civile, ha affermato, con l’ordinanza in commento, che “Il criterio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. trova applicazione nell’ambito dei procedimenti di istruzione preventiva, tra i quali può farsi rientrare il procedimento ex art. 696 bis c.p.c., solamente nell’ipotesi in cui il ricorso introduttivo di tale giudizio sia dichiarato inammissibile o rigettato, mentre qualora il ricorso introduttivo su tale procedimento sia ritenuto ammissibile, e si dia quindi corso all’accertamento richiesto, il criterio al quale occorre attenersi nella liquidazione delle spese relative a tale procedimento è quello generale di cui all’art. 8 del D.P.r. 115/2002”.

La ricorrente aveva proposto opposizione al decreto con il quale il giudice, all’esito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. promosso dalla stessa, aveva liquidato il compenso per il professionista che aveva svolto una consulenza di tipo contabile bancario ponendo l’onere della relativa anticipazione a carico della ricorrente.

A sostegno di detta opposizione era stato dedotto quale unico motivo l’erronea applicazione, da parte dell’organo giudicante che aveva emesso il provvedimento opposto, del criterio della soccombenza atteso che, alla luce delle risultanze della ctu espletata, il ricorso ad esso, avrebbe dovuto condurre a porre il suddetto onere a carico dei resistenti.

A parere dell’organo giudicante, tale ricorso non poteva essere accolto, perché privo di fondamento.

«Il criterio della soccombenza – afferma – trova applicazione nell’ambito dei procedimenti di istruzione preventiva, tra i quali può farsi rientrare il procedimento ex art. 696 bis c.p.p., solamente rispetto all’ipotesi in cui il ricorso introduttivo di tale giudizio, sia dichiarato inammissibile o rigettato. Ciò è desumibile dall’art. 669 quattordecies secondo periodo c.p.c. che estende espressamente l’applicazione dell’art. 669 septies c.p.c., e quindi anche la parte di quest’ultima norma relativa alla regolamentazione delle spese, ai provvedimenti di istruzione preventiva».

«Con riguardo all’ipotesi in cui il ricorso introduttivo del procedimento di a.t.p. sia invece ritenuto ammissibile, e si dia quindi corso all’accertamento tecnico richiesto, nessuna norma prevede che la liquidazione delle spese relative (spese relative alla difesa tecnica e quelle di ctu) debba avvenire secondo il criterio di soccombenza; del resto – aggiunge – tale assetto risulta pienamente congruente con la natura del giudizio in esame che è diretto a favorire la conciliazione della lite sulla scorta della sola prospettazione della parte ricorrente e non comporta un accertamento sulla fondatezza di quest’ultima, che è, invece, riservato all’eventuale successivo giudizio di merito, né a tale conclusione potrebbe obiettarsi che essa osta al raggiungimento di un accordo transattivo e alla prevenzione del contenzioso, poiché anche il profilo delle spese anticipate dal ricorrente all’esito del procedimento di atp può essere oggetto di valutazione e trattativa».

Così deciso, il giudice liquidava le spese per entrambe le fasi del giudizio (fase studio e introduttiva) sulla base del d.m. 55/2014, ponendole a carico della ricorrente, in ossequio al criterio, già citato, della soccombenza.

Avv. Sabrina Caporale

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