Respinto il ricorso del danneggiato, nell’ambito di una causa di risarcimento danni per sinistro stradale, teso a far valere il giudicato di condanna del danneggiante nei confronti dell’assicuratore

“In tema di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il giudicato di condanna del danneggiante non può essere opposto dal danneggiato che agisca nei confronti dell’assicuratore perché devono essere garantiti il diritto di difesa del terzo ed i principi del giusto processo e del contraddittorio”. E’ il principio che ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 12394/2020.

I Giudici del Palazzaccio sono stati chiamati a pronunciarsi su un contenzioso in materia di risarcimento danni per sinistro stradale. Nello specifico il danneggiato ricorreva per cassazione contro la decisione del Tribunale che, confermando la pronuncia del Giudice di Pace, escludeva che la sentenza irrevocabile emessa dallo stesso Giudice di pace nella causa di risarcimento danni per sinistro stradale in cui erano stati condannati, in solido tra loro, il responsabile del sinistro e la società assicuratrice, potesse avere effetti di giudicato nei confronti degli Assicuratori dei Lloyd’s, quale soggetto terzo non partecipante al predetto giudizio in cui la compagnia condannata non aveva agito quale rappresentante o mandataria degli stessi Assicuratori Lloyd’s.

A detta del ricorrente, il giudice di appello aveva errato “ad ignorare che la sentenza passata in giudicato” avesse — come da giurisprudenza “reiterata negli anni (…) non solo efficacia diretta nei confronti delle parti, i loro eredi ed aventi causa ma anche una efficacia riflessa nei confronti delle persone che, rimaste estranee al processo, siano tuttavia portatori di diritti ed obblighi dipendenti dalla situazione giuridica interessata dal giudicato”.

Gli Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto manifestamente infondato il motivo di doglianza, intendendo dare continuità alla più recente giurisprudenza della stessa Corte in base alla quale il giudicato “può avere nel successivo giudizio esclusivamente efficacia di prova documentale”.

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