Ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro ha fornito un contributo causale al verificarsi dell’evento dannoso con lesioni al conducente: al convenuto in misura del 70% e all’attrice nella misura del 30% (Tribunale di Roma, Sentenza n. 10238/2021 del 11/06/2021 RG n. 559/2019)
Con atto di citazione l’attrice ha dedotto che: verso le ore 13,50 del 6.9.2016 percorreva alla guida della propria autovettura Ford Fiesta il Lungotevere degli Inventori a Roma, proveniente da piazza Meucci e diretta verso il Lungotevere di Pietra Papa quando, giunta a piazza Righi, veniva urtata sulla parte anteriore sinistra dal veicolo Renault Scenic il quale, proveniente dal lungotevere di Pietra Papa e percorrendo l’opposto senso di marcia della Ford Fiesta, giunto all’altezza di piazza Righi svoltava alla propria sinistra per procedere su ponte Marconi, senza concederle la dovuta precedenza, tagliandole la strada e urtandola nella parte anterolaterale sinistra con la propria parte anteriore; sul luogo del sinistro intervenivano gli agenti di polizia municipale di Roma Capitale, che provvedevano ad effettuare i rilievi e a redigere rapporto di incidente stradale; l’urto provocava danni al veicolo e lesioni al conducente, che ne richiedevano l’urgente trasporto in codice rosso a mezzo autoambulanza presso il pronto soccorso dell’ospedale San Camillo per le cure necessarie; la compagnia assicurativa corrispondeva a titolo di offerta la somma di euro 3.570,00, ritenuta insufficiente a risarcire il danno e pertanto accettata soltanto a titolo di mero acconto sul maggiore avere.
La causa viene istruita attraverso l’acquisizione documentale e CTU Medico-Legale.
All’esito delle evidenze emergenti dal rapporto di incidente stradale e dalle dichiarazioni del testimone oculare viene ritenuto provato che il conducente della vettura Renault Scenic, mentre eseguiva una manovra di svolta a sinistra, veniva urtato nella propria parte anteriore laterale destra, dalla vettura Ford Fiesta .
Ciò posto, è pacifica la prevalente responsabilità del conducente della Scenic, per non aver concesso la precedenza al veicolo dell’attrice e di quest’ultima, per avere tenuto una velocità di marcia, in prossimità dell’incrocio, del tutto inadeguata e tale da non consentirle di far fronte alla manovra dell’altro veicolo, rendendo così l’urto inevitabile.
Ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro ha dunque fornito un contributo causale al verificarsi dell’evento dannoso: al convenuto in misura del 70% e all’attrice nella misura del 30%.
La CTU ha accertato che “ l’attrice ha subìto un evento biologico, inteso quale lesione della struttura complessa dell’organismo umano. Tale evento biologico s i sostanzia in una lesione della salute: -) 6% di invalidità permanente; -) 30 giorni di inabilità temporanea assoluta; -) 60 giorni di inabilità temporanea relativa al 50%.”
Passando alla monetizzazione dei danni, cd. micro permanenti (art. 139 C.d.A.), spetta all’attrice: a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione permanente dell’integrità psicofisica, nella misura di euro 7.682,64 ; a titolo di danno morale (dovendosi in tal senso tenersi conto dei riflessi oggettivi e soggettivi del danno, consistenti nella sofferenza derivante dalle cure ricevute, tenuto conto dell’entità delle lesioni, del grado di afflittività delle cure ricevute e della durata della malattia), viene liquidato l’importo di euro 700,00; a titolo di risarcimento del danno derivante dalla inabilità temporanea, oltre a euro 1.424,70 e per l’inabilità temporanea relativa al 50%, euro 1.424,70 attuali.
A titolo di spese mediche, riconosciute congrue dal CTU, spetta l’importo di euro 796,60 (comprensivi dell’importo versato per la redazione della consulenza medica di parte, che va rimborsato).
Riguardo, invece, al danno materiale al veicolo, la riparazione è risultata antieconomica, e il valore dello stesso viene stimato in euro 5.600,00.
Quanto agli ulteriori danni lamentati dall’attrice, inerenti la diminuzione dello stipendio, manca la prova del lavoro svolto dall’attrice, della riduzione degli emolumenti professionali e della riconducibilità di tale riduzione all’evento per cui è causa.
Nulla pertanto viene riconosciuto all’attrice a tale titolo.
Inoltre, l’attrice ha invocato il pagamento di una somma per la mancata adesione alla negoziazione obbligatoria e per non “… aver ottemperato all’accordo raggiunto a seguito della notifica dell’ atto di citazione …”,
Tale richiesta è infondata anche in considerazione che l’attrice non ha provato di aver posto la/le compagnie in condizione di formulare offerte sul danno alla persona né in fase stragiudiziale, né in fase di negoziazione, fornendo la relativa documentazione medica.
All’attrice, dunque, spetta l’importo di euro 12.340,05 (pari al 70% di euro 17.628,64, tenuto conto della corresponsabilità nell’evento, come accertata da questo giudice), a cui deve essere decurtato quanto corrisposto dalla Compagnia (euro 3.570,00) in fase stragiudiziale.
Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti, mentre le spese di CTU vengono poste a carico dei convenuti.
Avv. Emanuela Foligno
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