Condotta incauta del danneggiato e riverbero sulla responsabilità per custodia (Cass. Civ., Sez. VI -3, n. 39025 dep.  2 dicembre 2021).

Condotta incauta del danneggiato: al pedone caduto a causa del marciapiede sconnesso viene negato il risarcimento in quanto ha tenuto una condotta non prudente.

La vicenda arriva in Cassazione ove viene puntualizzato che l’evento si verificava “esclusivamente a causa della condotta incauta dell’uomo, il quale, pur essendo evidente che il ciglio del marciapiede della strada comunale che stava percorrendo era caratterizzato da sconnessioni, evidenti imperfezioni e disomogeneità, anziché transitare sulla restante parte del marciapiede, Io aveva ugualmente impegnato, senza però al contempo osservare la particolare prudenza in tal caso necessaria, secondo la comune diligenza, al fine di evitare di inciampare nelle anomalie presenti”.

Il danneggiato cita a giudizio il Comune onde ottenere il ristoro dei danni fisici patiti a seguito della brutta caduta. Il Giudice di Pace rigettava la domanda, e il Tribunale di Trani, in funzione di Giudice d’Appello, confermava la decisione di primo grado.

In definitiva, la domanda viene respinta in entrambi i gradi di merito per l’assenza di responsabilità oggettiva in capo all’Ente Comunale a fronte della condotta imprudente del danneggiato stesso.

Anche la Corte di Cassazione si allinea alle pronunce di merito e respinge la sussistenza di un ristoro economico per i danni riportati dall’uomo a seguito della caduta.

Dirimente è risultata la documentazione fotografica allegata agli atti di giudizio dalla quale si evincono le condizioni del luogo del sinistro.

Il marciapiede in questione, infatti, presentava sconnessioni, rimarchevoli imperfezioni e disomogeneità, e il pedone, anziché transitare sulla parte del marciapiede non ammalorata, Io aveva ugualmente impegnato, senza però osservare la particolare prudenza necessaria, secondo la comune diligenza, al fine di evitare di inciampare nelle anomalie presenti. Di talchè è risultata dirimente la condotta incauta del danneggiato.

L’uomo si rivolge alla Suprema Corte.

Con il primo motivo denunzia errata applicazione delle regole governanti la responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c.

La doglianza è infondata e inammissibile.

Gli Ermellini sottolineano che la decisione impugnata è conforme ai principi in tema di responsabilità da cose in custodia costantemente affermati secondo i quali: a) il criterio di imputazione della responsabilità fondato sul rapporto di custodia di cui all’art. 2051 c.c. opera in termini rigorosamente oggettivi; b) il danneggiato ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la cosa in custodia (a prescindere dalla sua pericolosità o dalle sue caratteristiche intrinseche) ed il danno, mentre al custode spetta l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo del fatto del terzo e della condotta incauta della vittima; c) in particolare, il caso fortuito è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; d) le modifiche improvvise della struttura della cosa (tra cui ad es. buche, macchie d’olio ecc.) divengono, col trascorrere del tempo dall’accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa, di cui il custode deve rispondere; e) la deduzione di omissioni, violazione di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell’art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, e a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l’evento dannoso.

Tali principi di diritto risultano correttamente applicati dai Giudici di merito.

Difatti, con doppia decisione conforme è stato accertato che la caduta avveniva esclusivamente a causa della condotta incauta della vittima, la quale, pur essendo evidente che il ciglio del marciapiede della strada comunale che stava percorrendo era caratterizzato da sconnessioni,  anziché transitare sulla restante parte dello stesso, percorreva proprio la parte ammalorata, senza però osservare la particolare prudenza necessaria, secondo la comune diligenza, al fine di evitare di inciampare nelle relative anomalie.

Tali apprezzamenti non sono censurabili in sede di legittimità.

Con il secondo motivo viene censurata la omessa/insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riferimento alla consulenza tecnica di ufficio.

La doglianza riguarda l’accertamento del danno biologico riportato dall’attore, quindi il quantum dell’eventuale risarcimento, e resta assorbito in conseguenza del mancato accoglimento del primo, relativo all’an debeatur.

In conclusione il ricorso viene integralmente rigettato.

La redazione giuridica

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