Con un messaggio datato 13 febbraio 2019, l’INPS ha fornito chiarimenti in materia di congedi obbligatori per i padri lavoratori dipendenti

Nel messaggio citato, l’istituto di previdenza ha dato conto delle più importanti novità introdotte in materia di Proroga ed ampliamento dei congedi obbligatori per i padri lavoratori dipendenti, nonché della proroga del congedo facoltativo introdotte dalla nuova legge di bilancio 2019.

L’articolo 1, comma 278, lett. a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), ha stabilito che le disposizioni relative al congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti si applicano anche alle nascite e alle adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2019.

Inoltre, per l’anno 2019, la durata del congedo obbligatorio è aumentata a cinque giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda si fa espresso richiamo a quanto già precisato nella circolare n. 40 del 14 marzo 2013.

Ad ogni modo, l’istituto chiarisce che sono tenuti a presentare la domanda soltanto i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.

In tale ultimo caso, infatti, il datore di lavoro comunica all’INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens, secondo le disposizioni fornite con il messaggio n. 6499/2013.

Per il settore agricolo la disciplina in merito è stata dettata con la circolare n. 181/2013, che ha fornito le istruzioni operative per la denuncia delle giornate di congedo fruite dal lavoratore il cui importo è stato anticipato dal datore di lavoro.

Ma non è tutto.

Nella stessa nota l’INPS ricorda che l’articolo 1, comma 278, lett. c), della legge di bilancio 2019, ha prorogato, per l’anno in corso, la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Per le modalità operative di fruizione del giorno di congedo facoltativo si rinvia sempre alle istruzioni fornite con la citata circolare n. 40/2013.

Infine, resta fermo che per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno solare 2018, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto, a quattro soli giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2019 (cfr. il messaggio n. 894/2018).

La redazione giuridica

 

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