In mancanza di un provvedimento espresso le spese per l’uso dell’ex casa familiare sono a carico del coniuge assegnatario
La vicenda
Il ricorrente aveva proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo avente ad oggetto le somme pagate dall’ex coniuge a titolo di spese condominiali straordinarie relative all’ex casa familiare ad ella assegnata a seguito della separazione consensuale. La pretesa creditoria era, pertanto illegittima dovendosi ritenere tali spese esclusivamente a carico del coniuge assegnatario.
Il Tribunale di Velletri (Prima Sezione, sentenza n. 2165/2019) ha accolto l’opposizione perché fondata.
In particolare, è stato ritenuto fondato l’ultimo motivo di opposizione concernete la non imputabilità all’opponente delle spese condominiali poste a fondamento del credito, in ragione dell’accordo raggiunto dalle parti in sede di separazione ed omologato dal Tribunale (“la casa coniugale, con tutti i mobili in essa contenuti, fosse assegnata alla moglie, a carico della quale restano le spese correnti e le utenze“).
L’adito Tribunale ha infatti evidenziato che le parti, nell’accordo di omologazione della separazione, avevano deciso di porre a carico dell’assegnataria della casa familiare le spese correnti e le utenze relative ad essa, senza prevedere alcun concorso dell’opponente alle spese della relativa gestione.
La giurisprudenza di legittimità
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, “il diritto riconosciuto al coniuge non titolare di un diritto di proprietà o di godimento sulla casa coniugale, attraverso il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa medesima in sede di separazione (o di divorzio), riveste natura di diritto personale di godimento e non di diritto reale (essendo i modi di costituzione di questi ultimi tassativamente ed espressamente previsti dalla legge e non rientrando tra essi un provvedimento del genere. In particolare la giurisprudenza ha riconosciuto la possibilità che, in tema di separazione personale dei coniugi (o di divorzio), il giudice del merito disponga, a carico del coniuge obbligato al versamento dell’assegno per l’altro coniuge, o del contributo per il mantenimento della prole, altresì il pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori relativi alla casa familiare (Cass. 19 marzo 1991, n. 2932; Cass. 30 luglio 1997, n. 7127), restando così confermato il criterio, di segno opposto, secondo cui è l’accollo di tali spese a quello tra i coniugi il quale “non” risulti assegnatario dell’abitazione a postulare semmai l’intervento di un provvedimento espresso e che, al contrario, quindi, la mancanza di un simile provvedimento (come nella specie) implica l’accollo delle spese medesime al coniuge assegnatario” (Cass. Civ., Sez. I, n. 18476/2005, cfr. Cass. Civ., Sez. II, n. 9998/2017, Trib. Bologna Sezione I 24.5.2012).
Le spese per l’uso dell’ex casa familiare
In altre parole, come ha chiarito la giurisprudenza di merito, “qualora il giudice attribuisca ad uno dei coniugi l’abitazione di proprietà dell’altro, la gratuità di tale assegnazione si riferisce solo all’uso dell’abitazione medesima (per la quale, appunto, non deve versarsi corrispettivo), ma non si estende alle spese correlate a detto uso (ivi comprese quelle, del genere delle spese condominiali, che riguardano la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell’abitazione familiare), onde simili spese – in mancanza di un provvedimento espresso che ne accolli l’onere al coniuge proprietario – sono a carico del coniuge assegnatario” (Cass. Civ., Sez. 1, n. 18476 del 19 settembre 2005; Cass. Civ., Sez. 2, n. 5374 del 03 giugno 1994)” ( Trib. Monza, Sez, I, 9.9.2008).
Sulla base di tali premesse essendo la donna il coniuge assegnatario della ex casa familiare, erano a suo carico le spese relative ai lavori straordinari del condominio eseguiti e deliberati dopo la pubblicazione del decreto di assegnazione dell’immobile.
Per tali ragioni, il credito azionato in via monitoria è risultato infondato.
La redazione giuridica
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