Coniugi: tradimento e prove con addebito della separazione

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Di recente, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17317, del 24 agosto 2016, si è espressa nuovamente in materia di tradimento coniugale, violazione dell’obbligo di fedeltà (previsto dall’art. 151 c.c.) e addebito della separazione.

Per l’addebito della separazione è necessaria, secondo la Corte, la prova del rapporto di causalità tra la violazione dell’obbligo matrimoniale e l’intollerabilità della convivenza.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, era stato provato, in primo grado, a mezzo di prova per testi, il tradimento da parte del marito: una sorella della moglie, escussa come teste, ha dichiarato che “la relazione extramatrimoniale era di dominio pubblico…. …visto abbracci confidenziali tra il sig. ….. e una sua dipendente”; l’altra sorella, invece, ha dichiarato di aver visto il marito “entrare nell’abitazione di tale persona e rimanervi dalle ore 23,30 fino all’una di notte, e di essere a conoscenza di un viaggio fatto dallo stesso con la dipendente”.

In forza di quanto emerso dalle testimonianze, il Tribunale di Vicenza, ha pronunciato la separazione tra i coniugi addebitandola al marito e disponendo l’assegno di mantenimento in favore della moglie.

La sentenza di primo grado, confermata sostanzialmente in appello, è stata poi oggetto di impugnativa da parte del marito innanzi alla Corte di Cassazione. La Corte ha ribadito che l’addebito della separazione, in caso di tradimento, c’è sempre se è provato il nesso di causalità con la decisione di chiedere la separazione.

I giudici di Cassazione non hanno ritenuto di dover aderire alla tesi processuale del marito (ricorrente) secondo il quale la Corte d’Appello aveva dato, in merito alla violazione dell’obbligo di fedeltà, “troppo” valore probatorio alle dichiarazioni rese dalle sorelle della moglie.

La Corte Suprema ha ritenuto corretto l’operato della Corte d’Appello che ha individuato “indizi gravi, precisi, concordanti” tali da giustificare la pronuncia di addebito della separazione a carico del marito.

In conclusione si può affermare che per l’addebito della separazione a carico di uno dei due coniugi “è necessario… (e sufficiente)... che sussista rapporto di causalità tra la violazione dell’obbligo matrimoniale e l’intollerabilità della convivenza” e, nel caso di specie, dall’istruttoria è emerso “palesemente tale nesso di causalità”.  Infatti, risulta che la moglie, al momento della scoperta del tradimento da parte del marito, presa dall’ansia e dallo sconforto, ha immediatamente chiamato al telefono i genitori e, dopo aver avuto ulteriori conferme dell’infedeltà del marito, ha avviato il ricorso per separazione.  In conseguenza dei predetti fatti, già accertati nel corso dell’intero iter processuale, e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, la Cassazione ha confermato la sentenza di Corte d’Appello e rigettato il ricorso proposto.

Avv. Fabrizio Cristadoro

(Foro di Messina)

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