Conto corrente cointestato e provenienza dei fondi

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Il conto corrente cointestato, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto, ma tale presunzione dà luogo soltanto all’inversione dell’onere probatorio, e può essere superata dalla prova contraria – e ciò anche attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.

I fatti

  • I coniugi erano cointestatari di un preesistente conto corrente bancario, aperto presso la banca Carime di Termoli.
  • Su tale conto, che al 31/3/1998 presentava un saldo pari a zero, in data 10/4/1998 venne accreditata la somma di 506.904.770 lire proveniente dalla liquidazione dei titoli cointestati a entrambi i coniugi.
  • in pari data nel conto venne versata altra somma di 50.000.000 lire in contanti.
  • in data del 10/4/1998 vennero tratti da tale conto n. 25 assegni circolari di 20.000.000 lire ciascuno, tutti intestati alla ex moglie, mentre la somma di 50.000.000 lire venne investita in un fondo obbligazionario. Sempre in data 10/4/1998 gli assegni circolari vennero versati sul conto corrente cointestato acceso presso la Deutsche Bank.

La ex moglie ottiene dal Tribunale di Larino l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti dell’ex marito per il pagamento dell’importo di 202.967,56 euro, in quanto di propria esclusiva pertinenza e prelevati dal conto corrente cointestato dall’ingiunto, senza il proprio consenso.

Il Tribunale di Larino (sent. n. 114 del 2017) revoca il decreto ingiuntivo e condanna l’ex marito al pagamento della minor somma di 176.731,56 euro. Nell’ottobre 2021, la Corte di Campobasso, ridetermina nuovamente la somma dovuta dall’ex marito nell’importo di 47.617,33 euro.

La prova dell’esclusiva titolarità delle somme

Secondo tali fatti, la Corte molisana ha ritenuto che la provvista su tale conto è stata effettuata con denaro proveniente dalla liquidazione di titoli cointestati anche all’ex marito, atteso che con tale denaro era stato costituito il saldo attivo del conto corrente cointestato presso la banca Carime di Termoli, saldo che aveva poi permesso l’emissione degli assegni circolari intestati solo alla ex moglie.

La donna, in definitiva, non ha provato la esclusiva titolarità delle somme pretese in restituzione. Peraltro, se la stessa riteneva che il denaro le appartenesse in via esclusiva, non si comprende la ragione per la quale non abbia depositato gli assegni su un conto intestato solo a lei.

Ragionando in tal senso, stabilita, pertanto, l’appartenenza della somma di 258.228,45 euro (pari a 500.000.000 di vecchie Lire) versata sul conto corrente cointestato, acceso presso la Deutsche Bank, nella misura del 50% ciascuno, e cioè 129.114,22 euro per ognuno di essi, e che la donna aveva, precedentemente, attinto la somma di 81.496,89 euro (circostanza accertata nel giudizio di primo grado e non contestata né impugnata) il residuo spettante alla stessa, secondo la Corte di Campobasso ammonta ad (129.114,22 – 81.496,89 =) 47.617,33 euro.

L’intervento di accoglimento parziale della Corte di Cassazione

In sintesi, la donna sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello, ella aveva fornito piena prova, documentale prima ancora che per presunzioni, di aver provveduto in via esclusiva a costituire la provvista del conto Deutsche Bank, versandovi 25 assegni circolari emessi dalla Banca Carime S.p.a. in suo favore, quale unica beneficiaria, dell’importo di 20.000.000 lire cadauno, per l’importo complessivo di 500.000.000 lire.

Lamenta, inoltre, che la Corte d’appello abbia completamente eluso la problematica relativa alla contitolarità del conto corrente Carime S.p.a. ed abbia, altresì, completamente omesso di esaminare e motivare in ordine ad un fatto decisivo per il giudizio e, cioè, l’assenza da parte dell’ex marito di qualsivoglia domanda avente ad oggetto la restituzione di somme prelevate, eventualmente e solo per ipotesi, in misura maggiore della metà spettante in relazione ai saldi attivi relativi all’intero rapporto di cui al conto corrente cointestato Carime S.p.a.

La cointestazione di un conto corrente

Quanto lamentato è fondato. La cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art. 1854 cc) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto (art. 1298, secondo comma, cc), ma tale presunzione dà luogo soltanto all’inversione dell’onere probatorio, e può essere superata dalla prova contraria – e ciò anche attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.

I Giudici di Campobasso hanno ritenuto che – pur essendo dato pacifico che il conto corrente acceso presso la Deutsche Bank era stato fornito di provvista attraverso la girata per l’incasso di n. 25 assegni circolari alla donna intestati – non fosse stata fornita prova idonea a superare la detta presunzione, ma che anzi, risalendo alla provenienza delle somme che a loro volta avevano consentito l’emissione dei detti assegni, emergesse la prova positiva della contitolarità delle stesse.

Tale ragionamento è errato perché nascente dal rilievo dato alla cointestazione del preesistente conto corrente aperto presso la banca Carime di Termoli, dal quale erano stati tratti gli assegni circolari con i quali era stato poi costituita la provvista del conto presso la Deutsche Bank, atteso che, invece, la valutazione avrebbe dovuto riguardare solo quest’ultimo e arrestarsi ai mezzi (appunto gli assegni circolari predetti) con i quali tale provvista era stata costituita.

L’incertezza sulla provenienza dei fondi

È inammissibile che la Corte di appello non abbia ritenuto sussistesse incertezza sulla provenienza dei fondi, né conseguentemente deciso ricorrendo alla sussidiaria regola di giudizio sul riparto dell’onere della prova, ma ben diversamente ha ritenuto chiare le vicende precedenti e idonee a condurre al convincimento della contitolarità delle somme utilizzate per la provvista del conto.

Riassumendo i tratti della vicenda: è pacifico che le somme versate al momento dell’apertura del conto corrente presso la Deutsche Bank provenissero da assegni circolari di cui solo la donna risultava unica prenditrice e, come tale, anche unica titolata alla riscossione.

In buona sostanza è come se la Corte molisana avesse considerato che la provvista del nuovo conto provenisse da denaro contante prelevato da altro conto cointestato e, dunque, da presumersi di pertinenza per parti eguali, salvo prova contraria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1854 e 1298, secondo comma, cc.

Nei sensi testé indicati il ricorso viene accolto con rinvio.

Avv. Emanuela Foligno

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