Danno biologico terminale e lasso di tempo tra la lesione e la morte

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Il danno biologico terminale e lasso di tempo tra la lesione e la morte: personalizzazione e limiti delle tabelle standard nella liquidazione (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 17 dicembre 2024, n. 33009). La mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo giustificherebbe il diniego del danno tanatologico: siamo sicuri che il ragionamento sia corretto?

Il danno biologico, subìto nell’apprezzabile lasso di tempo tra la lesione e la conseguente morte, è un danno nel quale, in considerazione della tendenza ad un aggravamento progressivo, i fattori della personalizzazione debbono valere in grado assai elevato. Esso, pertanto, non può essere liquidato attraverso la meccanica applicazione di criteri contenuti in tabelle che, per quanto dettagliate, nella generalità dei casi sono predisposte per la liquidazione del danno biologico o delle invalidità, temporanee o permanenti, di soggetti che sopravvivono all’evento dannoso.

Il caso

La vicenda trae origine dal decesso del neonato a due mesi dalla nascita in conseguenza di asseriti traumi sofferti nel corso del parto.

La Corte d’appello di Firenze, pronunciando quale giudice del rinvio a seguito di cassazione in sede di legittimità (ordinanza n. 13753/2018), ha dichiarato che i genitori del neonato, in quanto già integralmente soddisfatti in corso di causa, non avessero diritto ad alcuna ulteriore somma di denaro a titolo di risarcimento per i danni sofferti a seguito del decesso del proprio figlio, verificatosi a due mesi circa dalla nascita in conseguenza dei traumi sofferti al momento del parto avvenuto presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Pescia.

Con la stessa decisione, la Corte territoriale ha condannato l’Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Centro al pagamento, in favore del fratello della vittima, delle somme allo stesso dovute a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito del decesso, ed ha rilevato come il fratello della piccola vittima vantasse un ulteriore credito iure hereditatis per il danno biologico terminale sofferto dal fratello deceduto, non avendo lo stesso ricevuto alcunché a titolo di acconto;

Il giudizio di Cassazione

I ricorrenti censurano la lesione di interessi costituzionalmente garantiti in ordine al riconoscimento e alla liquidazione del danno non patrimoniale iure hereditatis costituito dal danno biologico terminale. La Corte territoriale, infatti, ha erroneamente liquidato il danno biologico terminale patito dal piccolo nella sua breve vita muovendo dal parametro costituito dalle indicazioni contenute nella c.d. tabella di Milano per l’inabilità temporanea, di per sé strutturalmente inidonee a costituire un riferimento appropriato rispetto alla natura del danno considerato, a nulla valendo, in tal senso, il mero incremento del 300% del valore giornaliero stabilito dalla ridetta tabella milanese per l’inabilità temporanea, con la conseguente liquidazione di un importo monetario meramente simbolico (pari a poco più di 17.000,00 euro) pur a fronte della significativa gravità del danno risarcito.

La censura è in parte fondata, fatta salva la correttezza della decisione impugnata nella parte in cui ha disatteso la pretesa risarcitoria avanzata dai ricorrenti con riguardo al risarcimento del danno tanatologico in ipotesi sofferto dal piccolo per la perdita della sua pur breve vita.

La Cassazione, prima di tutto, ricorda che in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente. Quindi, ove il decesso si verifichi immediatamente, o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio, in ragione – nel primo caso – dell’assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero – nel secondo – della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo.

Danno biologico tra lesione e morte

Ciò posto, è corretto escludere la risarcibilità del così definito danno catastrofale in capo a un bimbo deceduto all’età di due mesi, poiché, al di là dell’eventuale percezione materiale di una qualche sofferenza o della presenza di dolore fisici, ciò che le attuali conoscenze scientifiche consentono di escludere è la capacità di un organismo di quella minima età di concettualizzare quel dolore e quella sofferenza come fatti riferibili all’approssimarsi del termine della vita, con la conseguente impossibilità che il neonato possa distintamente rappresentarsi e percepire il senso di alcuna fine imminente’ in sé considerata come fatto oggettivabile in termini coscienziali.

Viceversa, viene accolta la censura avanzata dai ricorrenti con riguardo alla liquidazione del ‘danno biologico terminale’ patito dal piccolo nella sua breve vita. I Giudici di appello hanno liquidato tale danno muovendo dal parametro costituito dalle indicazioni contenute nella c.d. tabella di Milano per l’inabilità temporanea, adeguando tali indicazioni attraverso un incremento del 300% del valore giornaliero stabilito dalla ridetta tabella milanese per l’inabilità temporanea, pervenendo alla liquidazione dell’importo complessivo pari a poco più di 17.000 euro.

Tale metodo è errato.

La liquidazione di tale danno, d’indole tipicamente non patrimoniale, avviene necessariamente in termini equitativi, tuttavia bisogna tenere conto delle caratteristiche peculiari, consistenti nel fatto che si tratta di un danno alla salute che, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, al punto che la lesione alla salute è di grado così elevato da non essere suscettibile di alcun recupero e da esitare nella morte.

La liquidazione del danno biologico terminale

In definitiva, l’idea di liquidare alla stregua di un danno di carattere temporaneo un danno biologico consistente in uno stato di invalidità destinato a esitare, non già in guarigione o in cronicizzazione, bensì nella definitiva soppressione dell’organismo, non può non suscitare severe perplessità, per l’intima contraddittorietà implicita nell’attribuire un carattere ‘temporaneo’ a ciò che, viceversa, nella prospettiva esistenziale della vittima, ha costantemente e irrevocabilmente assunto un carattere esclusivamente permanente e decisivo.

Se, dunque, afferma la S.C., il riferimento al parametro costituito dalle tabelle predisposte per il risarcimento del danno alla salute di carattere temporaneo, ai fini della liquidazione del danno biologico terminale, vale a giustificare la preliminare raccomandazione di una massima prudenza al giudice del merito, un riscontro di carattere decisivo assume, nell’esame della concreta adeguatezza di tale procedimento di liquidazione, la verifica della congruità dei risultati conseguiti, segnatamente in rapporto al requisito consistente nel carattere ‘non meramente simbolico’ degli importi liquidati rispetto all’entità del pregiudizio;

Nel caso di specie, la liquidazione del danno biologico terminale contenuto nell’Importo pari a poco più di 17.000 euro in relazione al gravissimo danno alla salute sofferto dal piccolo (partorito in condizione di gravissima sofferenza respiratoria, entrato immediatamente in coma e successivamente deceduto all’età di due mesi), non superarla soglia del mero carattere simbolico e non rispetta il necessario criterio di correlazione tra l’importo liquidato e la natura e l’entità del danno alla salute accertato dal Giudice.

La sentenza viene cassata sul punto.

Avv. Emanuela Foligno

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