Respinto in Cassazione il ricorso del titolare di un internet point accusato di raccogliere scommesse mediante un conto-giochi fittizio intestato a soggetto terzo

Qualora il gestore di un centro scommesse italiano affiliato a un bookmaker straniero metta a disposizione dei clienti il proprio conto-giochi o un conto-giochi intestato a soggetti di comodo, consentendo la giocata senza far risultare chi l’abbia realmente effettuata, si configura un esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa, essendo realizzata un’illegittima intermediazione nella raccolta delle scommesse che rende irrilevante l’esistenza di titoli autorizzatori o concessori in capo a detto bookmaker.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15766/2020, respingendo il ricorso di un internet point condannato in sede di merito per avere abusivamente svolto sul territorio nazionale un’attività organizzata diretta all’accettazione ed alla raccolta per via telematica di scommesse, su eventi sportivi calcistici, mediante connessione a un sito inibito dalla normativa italiana, senza la licenza dell’art. 88 TULPS e senza essere in possesso della prescritta autorizzazione del CONI nonché dei Monopoli.

L’attività organizzata ed esercitata nei locali – ricostruisce la Suprema Corte – consisteva nella raccolta di puntate da parte di singoli scommettitori in assenza della prescritta licenza con l’utilizzazione di un conto di comodo intestato ad un terzo soggetto, il quale appariva nel collegamento con il sito internet della concessionaria, quale scommettitore in luogo di quello reale. 

I Giudici del merito avevano dato adeguatamente conto del fatto che l’imputato era titolare di un Internet point, all’interno dei cui locali i finanzieri, in borghese, avevano riscontrato la presenza di materiale informatico vario (cinque o sei postazioni gioco composte da un computer completo di monitor, tastiera, mouse, ed almeno una stampante, nonché da un computer comprendente un programma di gestione dell’archivio clienti e due pagine di palinsesti recanti le quote di scommesse relative agli eventi sportivi italiani e stranieri a svolgersi). Al momento dell’accesso, i computer erano in funzione e sulla schermata era ben visibile il collegamento a un sito di scommesse per il quale non v’era autorizzazione.

I finanzieri nei due accessi effettuati avevano assistito agli adempimenti connessi all’operazione di scommessa. L’esame dei computer sequestrati all’interno del locale, effettuato dal consulente tecnico del pubblico ministero, aveva inoltre consentito di evidenziare dei collegamenti quasi esclusivamente con siti di scommessa esteri inibiti dall’AAMS. L’imputato non era stato in grado di esibire alcuna autorizzazione di pubblica sicurezza né documentazione idonea a comprovare l’affiliazione dell’esercizio ad altro gestore di scommesse autorizzato.

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