Dall’Inps arrivano le indicazioni sulla sospensione dei contributi di autonomi e collaboratori in caso di inattività per malattia o infortunio fino a due anni in conformità al Jobs Act degli autonomi.

In conformità al Jobs Act, i contributi dei lavoratori autonomi possono essere sospesi in caso di malattia.

È infatti prevista – a tutela di questi lavoratori – la possibilità di sospendere il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

Come specificato dall’Inps con la circolare 69 del 2018, il versamento dei contributi può essere sospeso in caso di malattia o infortunio se impediscono di svolgere l’attività per oltre 60 giorni.

L’Istituto di previdenza chiarisce le procedure per procedere alla sospensione dei versamenti dei contributi in tali casi.

Hanno questa facoltà i lavoratori con partita IVA o i collaboratori coordinati. Restano fuori gli imprenditori, compresi i piccoli imprenditori come artigiani e commercianti.

La normativa stabilisce per gli iscritti alla gestione separata la possibilità di sospendere il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. E questo sia in caso di malattia sia in caso di infortunio grave.

Due circostanze che di fatto impediscono ai lavoratori di svolgere l’attività da un minimo di 60 giorni a un massimo di 2 anni.

Trascorso questo periodo, i contributi non versati dovranno essere versati con un numero di rate triplo rispetto ai mesi di sospensione.

Nello specifico, l’Inps distingue due differenti procedure per professionisti e lavoratori parasubordinati.

Nel primo caso, dovranno presentare all’Istituto una richiesta di sospensione tramite il cassetto previdenziale professionisti, una comunicazione bidirezionale e poi indicare nel quadro RR di Unico l’importo equivalente ai contributi sospesi.

In seguito al periodo di stop i lavoratori potranno provvedere al pagamento in un’unica soluzione o chiedere la rateazione con gli interessi di legge.

Nel caso dei collaboratori sarà invece il committente ad avere l’onere del versamento contributivo. In particolare, con la trattenuta di un terzo dell’importo dal compenso del lavoratore.

Quando si trasmette il flusso Uniemens servirà indicare per il soggetto interessato il codice “S1”. Dopo la malattia o dopo 2 anni, il lavoratore verserà la somma sospesa. Il tutto sempre o in unica soluzione o chiedendo la rateazione.

 

 

 

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